Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sui servizi aerei fra i rispettivi territori, con annesso, firmato a Roma il 18 maggio 1979.
Art. 12
ARTICOLO 12.
(Licenze e certificati)
I certificati di navigabilita' aerea, i brevetti e le licenze emessi da una Parte Contraente o convalidati e ancora validi, saranno riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente.
Ciascuna Parte Contraente si riserva tuttavia il diritto di rifiutarsi di riconoscere, ai fini del sorvolo del proprio territorio, i brevetti o le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte Contraente o da un paese terzo.
(Licenze e certificati)
I certificati di navigabilita' aerea, i brevetti e le licenze emessi da una Parte Contraente o convalidati e ancora validi, saranno riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente.
Ciascuna Parte Contraente si riserva tuttavia il diritto di rifiutarsi di riconoscere, ai fini del sorvolo del proprio territorio, i brevetti o le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte Contraente o da un paese terzo.