Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo protocollo, firmati a Nicosia il 24 aprile 1974, con protocollo di modifica e scambio di note, firmati a Nicosia il 7 ottobre 1980.
Art. 13
ARTICOLO 13.
(Guadagni di capitale)
I. I guadagni provenienti dalla alienazione dei beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. I guadagni provenienti dalla alienazione di beni mobili sono imponibili nello Stato contraente del quale l'alienante e' residente.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano se l'alienante, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione od una base fissa, ed i beni mobili sono attribuibili alla stabile organizzazione od alla base fissa, oppure l'alienazione dei beni mobili e' posta in essere nell'altro Stato contraente. In questo caso i guadagni di capitale sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano inoltre quando i beni mobili alienati producono un reddito della natura indicata agli articoli 10, 11 e 12 e questo reddito e' imponibile secondo le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 10, del paragrafo 4 dell'articolo 11 o del paragrafo 3 dell'articolo 12; in tali casi i guadagni di capitale sono imponibili nello Stato contraente dove e' imponibile il corrispondente reddito.
(Guadagni di capitale)
I. I guadagni provenienti dalla alienazione dei beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. I guadagni provenienti dalla alienazione di beni mobili sono imponibili nello Stato contraente del quale l'alienante e' residente.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano se l'alienante, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione od una base fissa, ed i beni mobili sono attribuibili alla stabile organizzazione od alla base fissa, oppure l'alienazione dei beni mobili e' posta in essere nell'altro Stato contraente. In questo caso i guadagni di capitale sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano inoltre quando i beni mobili alienati producono un reddito della natura indicata agli articoli 10, 11 e 12 e questo reddito e' imponibile secondo le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 10, del paragrafo 4 dell'articolo 11 o del paragrafo 3 dell'articolo 12; in tali casi i guadagni di capitale sono imponibili nello Stato contraente dove e' imponibile il corrispondente reddito.