N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo protocollo, firmati a Nicosia il 24 aprile 1974, con protocollo di modifica e scambio di note, firmati a Nicosia il 7 ottobre 1980.

Preambolo
PROMULGA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo protocollo, firmati a Nicosia il 24 aprile 1974, con protocollo di modifica e scambio di note, firmati a Nicosia il 7 ottobre 1980.

Art. 2.




Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione e al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 28 della convenzione e all'articolo 6 del protocollo di modifica.


Convenzione

Art. 1

CONVENZIONE
tra l'Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito

Il Governo italiano ed il Governo di Cipro,

Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito,
Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.
(Soggetti)

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2

ARTICOLO 2.
(Imposte considerate)

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di percezione.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) Per quanto concerne Cipro:
l'imposta sul reddito (the income tax)
(qui di seguito indicata quale "imposta cipriota");
b) Per quanto concerne l'Italia:
I. - l'imposta sul reddito dei terreni;
II. - l'imposta sul reddito dei fabbricati;
III. - l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
IV. - l'imposta sul reddito agrario;
V. - l'imposta complementare progressiva sul reddito;
VI. - l'imposta sulle societa', per la parte che grava sul reddito e non sul patrimonio;
VII. - l'imposta sugli utili distribuiti dalle societa'
(qui di seguito indicate quali "imposte italiane").
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni anno, le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3

ARTICOLO 3.
(Definizioni di carattere generale)

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano come il contesto richiede Cipro oppure l'Italia;
b) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone;
c) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini della imposizione;
d) il termine "imposta" designa l'imposta italiana o l'imposta cipriota come il contesto richiede;
e) le espressioni "impresa di uno Stato contraente e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente, ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
f) l'espressione "autorita' competente" designa:
1) per quanto concerne Cipro, il Commissioner of Income tax o il suo rappresentante autorizzato;
2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze.
2. Ai fini dell'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Art. 4

ARTICOLO 4.
(Domicilio fiscale)

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo I, una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:
a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (dentro degli interessi vitali);
b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalita';
d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5

ARTICOLO 5.
(Stabile organizzazione)

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una fabbrica o una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i sei mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti alla impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto altro Stato la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'.
6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli una societa' residente dell'altro Stato contraente o sia da questa controllata, ovvero svolga attivita' in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione o non) non costituisce, di per se, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6

ARTICOLO 6.
(Redditi immobiliari)


1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' della legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprieta' fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione e da ogni altra utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di una impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizo di una libera professione.

Art. 7

ARTICOLO 7.
(Utili delle imprese)

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge attivita', come avanti detto, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Quando l'impresa di uno Stato contraente svolge attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione - comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione - sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da detta stabile organizzazione effettuato per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle disposizioni del presente articolo.

Art. 8

ARTICOLO 8.
(Navigazione marittima ed aerea)


1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima e' a bordo di una nave, tale sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione di detta nave o, in mancanza del porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente della nave.
3. L'esenzione prevista al paragrafo 1 del presente articolo si applica alla parte di utili derivanti, nell'esercizio della navigazione marittima o aerea in traffico internazionale, ad un'impresa di uno Stato contraente dalla partecipazione ad un servizio in pool, ad un esercizio in comune di trasporto aereo o ad un organismo internazionale di esercizio.

Art. 9

ARTICOLO 9.
(Imprese associate)

Allorche'
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di
un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni, accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati cosi' realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Art. 10

ARTICOLO 10.
(Dividendi)


1. I dividendi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili nel modo seguente:
a) per quanto concerne Cipro
I dividendi pagati da una societa' residente di Cipro ad un residente dell'Italia sono esenti in Cipro da qualsiasi imposta applicabile ai dividendi in aggiunta all'imposta applicabile agli utili o al reddito della societa';
b) per quanto concerne l'Italia
I dividendi pagati da una societa' residente dell'Italia ad un residente di Cipro sono imponibili in Italia ma l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
2. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o buoni di godimento, da "quote minerarie", da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui e' residente la societa' distributrice.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, di cui la societa' che paga i dividendi e' residente, una stabile organizzazione cui si ricolleghi effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
4. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi profitti o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa' a persone non residenti in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato.

Art. 11

ARTICOLO 11.
(Interessi)

1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, detti interessi possono essere tassati nello Stato contraente da cui provengono e secondo la legislazione di detto Stato, ma l'imposta cosi' applicata non deve eccedere il 10 per cento dell'ammontare degli interessi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi di titoli del debito pubblico, di buoni ed obbligazioni garantite o no da ipoteca e portanti o non un diritto di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tal caso gli interessi sono imponibili indetto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente dove e' situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' soggetta a tassazione in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12

ARTICOLO 12.
(Canoni)


I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' soggetta a tassazione in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13

ARTICOLO 13.
(Guadagni di capitale)

I. I guadagni provenienti dalla alienazione dei beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. I guadagni provenienti dalla alienazione di beni mobili sono imponibili nello Stato contraente del quale l'alienante e' residente.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano se l'alienante, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione od una base fissa, ed i beni mobili sono attribuibili alla stabile organizzazione od alla base fissa, oppure l'alienazione dei beni mobili e' posta in essere nell'altro Stato contraente. In questo caso i guadagni di capitale sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano inoltre quando i beni mobili alienati producono un reddito della natura indicata agli articoli 10, 11 e 12 e questo reddito e' imponibile secondo le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 10, del paragrafo 4 dell'articolo 11 o del paragrafo 3 dell'articolo 12; in tali casi i guadagni di capitale sono imponibili nello Stato contraente dove e' imponibile il corrispondente reddito.

Art. 14

ARTICOLO 14.
(Professioni indipendenti)

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15

ARTICOLO 15.
(Professioni dipendenti)


1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe percepiti da un residente di uno Stato contraente come corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno
fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di
lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative ad attivita' dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Art. 16

ARTICOLO 16.
(Compensi a membri dei Consigli di Amministrazione)

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del Consiglio di Amministrazione di una societa' residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 17

ARTICOLO 17.
(Artisti e sportivi)

Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonche' gli sportivi ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualita' sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attivita' sono svolte.

Art. 18

ARTICOLO 18.
(Pensioni)

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in questo Stato.

Art. 19

ARTICOLO 19.
(Funzioni pubbliche)

1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno ((Stato contraente o da una sua suddivisione)) amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione od ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono imponibili in questo Stato.
2. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attivita' commerciali o industriali esercitate da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Art. 20

ARTICOLO 20.
(Ricercatori, professori e insegnanti)

I ricercatori, i professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente, per insegnare o condurre ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro istituto d'istruzione e che sono, o erano immediatamente prima del soggiorno, residenti dell'altro Stato contraente sono esenti da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca.

Art. 21

ARTICOLO 21.
(Studenti ed apprendisti)

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale, sono esenti da imposta nel detto altro Stato contraente, a condizione che tali somme gli vengano rimesse da fonti situate al di fuori di questo altro Stato contraente.
2. Le remunerazioni che uno studente o un apprendista il quale e', o era prima, residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente che svolge nell'altro Stato contraente per sopperire alle spese della sua formazione professionale per un periodo o periodi non eccedenti in totale un anno non sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 22

ARTICOLO 22.
(Redditi non espressamente menzionati)

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente citati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

Art. 23

ARTICOLO 23.
(Concessione di una deduzione o di un credito)


1. Le leggi degli Stati contraenti continuerarmo a regolare l'imposizione dei redditi che sorgano in ciascuno degli Stati contraenti salvo che non vi siano esplicite contrarie disposizioni nella presente Convenzione. Quando i redditi sono soggetti ad imposta in entrambi gli Stati contraenti, la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Nel caso di un residente dell'Italia: l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione nei confronti dei propri residenti, puo', prescindendo da ogni altra disposizione della presente Convenzione, includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito; tuttavia l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' determinate l'imposta cipriota sul reddito (non esente in Cipro in virtu' della presente Convenzione) nel modo seguente:
a) se l'elemento di reddito e', secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata in Cipro deve essere dedotta dalla imposta di ricchezza mobile, ma l'ammontare della detrazione non puo' accedere la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito concorre alla formazione del reddito complessivo.
Se l'ammontare dell'imposta pagata in Cipro su tale elemento di reddito e' superiore all'ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle societa', ma per un ammontare non eccedente la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle societa' attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo;
b) se l'elemento di reddito e' soggetto soltanto all'imposta complementare o all'imposta sulle societa', la deduzione va effettuata, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle societa', ma limitatamente alla quota d'imposta pagata in Cipro eccedente il 25 per cento di detto elemento di reddito. L'ammontare della deduzione non puo', tuttavia, eccedere la quota di imposta complementare o d'imposta sulle societa' attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.
3. Nel caso di un residente di Cipro: fatte salve le disposizioni della legislazione di Cipro concernenti l'imputazione a credito rispetto all'imposta di Cipro dell'imposta dovuta in un Paese diverso da Cipro, l'imposta italiana dovuta secondo la legislazione dell'Italia, sia direttamente sia mediante ritenuta, sul reddito derivante da fonti situate in Italia sara' imputata a credito rispetto ad ogni imposta di Cipro dovuta su detto reddito.
4. Qualora, in virtu' della legislazione di uno degli Stati contraenti, le imposte alle quali si applica la presente Convenzione non vengano prelevate in tutto o in parte per un limitato periodo di tempo, le imposte stesse si considerano interamente pagate ai fini del calcolo della deduzione d'imposta di cui al paragrafo 2 o del credito di cui al paragrafo 3.

Art. 24

ARTICOLO 24.
(Non discriminazione)

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
In particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono tassabili nell'altro Stato contraente, fruiranno, se sono residenti di detto altro Stato contraente, delle deduzioni personali, abbattimenti alla base e riduzioni di imposta che detto altro Stato contraente accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile.
2. Il termine "nazionali" designa:
a) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente;
b) le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente.
3. La imposizione a carico di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole della imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la stessa attivita'.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non debbono essere, assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Ai fini del presente articolo, il termine "imposizione" designa le imposte di ogni genere e denominazione.

Art. 25

ARTICOLO 25.
(Procedura amichevole)

1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente. Il reclamo deve essere presentato entro due anni dalla data dell'accertamento o della ritenuta alla fonte dell'imposta, che decorrono da quello dei due atti che risulta posteriore.
2. L'Autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti alla interpretazione o alla applicazione della Convenzione. Esse potranno altresi' consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

Art. 26

ARTICOLO 26.
(Scambio di informazioni)


1. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare la presente Convenzione o per prevenire le evasioni fiscali. Tuttavia, le Autorita' competenti non hanno l'obbligo di fornire informazioni non risultanti dai documenti in possesso dell'Autorita' fiscale e per le quali siano necessarie particolari indagini. Il contenuto di qualsiasi informazione cosi' scambiata deve essere tenuto segreto e puo' essere rivelato soltanto alle persone o Autorita' che, in virtu' della legislazione di detto Stato contraente, sono incaricate dell'accertamento, compresa la procedura giudiziaria, o della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. A dette persone ed Autorita' incombe l'obbligo dello stesso segreto cui sono tenute le Autorita' competenti.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, di affari, industriali, professionali o di processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione fosse contraria all'ordine pubblico.

Art. 27

ARTICOLO 27.
(Funzionari diplomatici e consolari)

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Art. 28

ARTICOLO 28.
(Entrata in vigore)


1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile.
2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:
a) in Cipro
con riferimento ai redditi imponibili relativi all'anno di accertamento che inizia il 1 gennaio 1970 ed agli anni successivi;
b) in Italia
con riferimento ai redditi imponibili relativi al periodo di imposta che inizia il, o successivamente al, 1 gennaio 1970.
3. Le domande di rimborso o di accreditamenti d'imposta cui da' diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1970 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione e, per i periodi successivi all'entrata in vigore della Convenzione, per quanto riguarda l'Italia, entro due anni dal periodo di imposta per il quale e' stata prelevata l'imposta e, per quanto riguarda Cipro, entro due anni dall'anno di accertamento per il quale e' stata prelevata l'imposta.

Art. 29

ARTICOLO 29.
(Denuncia)


La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione, per via diplomatica, non prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cessera' di avere efficacia:
a) in Cipro
con riferimento ai redditi imponibili relativi all'anno di accertamento che inizia il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui tale notifica e' stata fatta;
b) in Italia
con riferimento ai redditi imponibili relativi al periodo di imposta che inizia il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui tale notifica e' stata fatta.


In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.


Fatto in triplice esemplare a Nicosia il ventiquattro del mese di aprile 1974 nelle lingue italiana, greca ed inglese, facendo i tre testi ugualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di divergenza di interpretazione.


Per il Governo italiano
VITTORIANO MANFREDI


Per il Governo di Cipro
CHRISTODULOS BENJAMIN
Protocollo

Art. 1

PROTOCOLLO


che modifica la Convenzione tra l'Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo Protocollo firmati a Nicosia il 24 aprile 1974


Il Governo della Repubblica d'Italia ed il Governo della Repubblica di Cipro, desiderosi di concludere un Protocollo al fine di modificare la Convenzione tra gli Stati contraenti per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo Protocollo firmati a Nicosia il 24 aprile 1974 (qui di seguito indicata come "la Convenzione");


hanno convenuto le seguenti disposizioni:


ARTICOLO 1.


Il paragrafo 3 dell'articolo 2 della Convenzione e' soppresso e sostituito dal seguente:
"1. Le imposte cui si applica la presente Convenzione sono:
a) per quanto concerne Cipro
l'imposta sul reddito (qui di seguito indicata quale "imposta cipriota");
b) per quanto concerne l'Italia
i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana ")".

Art. 2

ARTICOLO 2.

Il paragrafo 2 dell'articolo 23 della Convenzione e' soppresso e sostituito dal seguente:
"2. Quando un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Cipro, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte i detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Cipro, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana".

Art. 3

ARTICOLO 3.

L'ultimo periodo del paragrafo 3 dell'articolo 25 e' soppresso.

Art. 4

ARTICOLO 4.

Dopo l'articolo 27 della Convenzione e' aggiunto l'articolo 27-bis del seguente tenore:
"1. Le imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte in uno dei due Stati contraenti saranno rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente nel quale si certifichi che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione.
3. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione del presente articolo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della Convenzione.
Tali autorita' competenti possono altresi' stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla Convenzione".

Art. 5

ARTICOLO 5.

Il paragrafo 3 dell'articolo 28 della Convenzione e' soppresso e sostituito dal seguente:
"Le istanze di rimborso o di accreditamento d'imposta cui da' diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli ((Stati contraenti relativa ai periodi)) che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1970 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione".

Art. 6

ARTICOLO 6.


1. Il presente Protocollo, che forma parte integrante della Convenzione firmata a Nicosia il 24 aprile 1974, sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Nicosia al piu' presto possibile.
2. Il presente Protocollo entrera' in vigore all'atto dello Scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto per i redditi imponibili relativi a ciascun periodo di imposta che inizia il, o successivamente al, 1 gennaio 1974.
3. Le domande di rimborso o di accreditamento d'imposta cui da' diritto il presente Protocollo con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1974 e fino all'entrata in vigore del presente Protocollo, possono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta e' stata prelevata.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.


Fatto a Nicosia il giorno 7 ottobre 1980 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, i due testi facenti egualmente fede. Il testo inglese prevarra' in caso di divergenza di interpretazione.


Per il Governo della Repubblica d'Italia


GIORGIO STEA-ANTONINI


Per il Governo della Repubblica di Cipro


CHARALAMBOS HADJIPANAYIOTO
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 luglio 1982
PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - FORMICA - CAPRIA - BALZAMO - MANNINO Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Convenzione-Protocollo

PROTOCOLLO


Al momento della firma della Convenzione tra Cipro e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni che formeranno parte integrante della detta Convenzione:


Qualora Cipro in una Convenzione con un altro Stato conclusa dopo il 1 gennaio 1970 riduca l'imposta sugli utili o sul reddito delle societa' con riferimento ai dividendi pagati a residenti di detto altro Stato, la disposizione del paragrafo 1 a) dell'articolo 10 non sara' piu' applicabile e Cipro estendera' automaticamente tale riduzione di imposta ai dividendi pagati da una societa' residente di Cipro ad un residente dell'Italia.


Fatto in triplice esemplare a Nicosia il ventiquattro aprile del 1974 nelle lingue italiana, greca ed inglese, facendo i tre testi ugualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di divergenza di interpretazione.


Per il Governo italiano
VITTORIANO MANFREDI


Per il Governo di Cipro
CHRISTODULOS BENJAMIN

Testo delle note

TESTO DELLE NOTE


Signor Direttore Generale,


ho l'onore di riferirmi al Protocollo firmato oggi a Nicosia che modifica la Convenzione tra Cipro e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo Protocollo firmati a Nicosia il 24 aprile 1974 e di proporre per conto del Governo della Repubblica italiana:
a) che, con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7 della Convenzione, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' della stabile organizzazione;
b) che, con riferimento all'articolo 8 della Convenzione, un'impresa di uno Stato contraente che ritrae utili dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili non sara' assoggettata ad alcuna imposta locale sul reddito applicata nell'altro Stato contraente;
c) che, con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25 della Convenzione, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati" significa che la procedura amichevole non e' in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione.
Ho inoltre l'onore di proporre che la presente Nota e la risposta della Signoria Vostra, con la quale vengono accettate da parte del Governo di Cipro le proposte di cui sopra, costituiscano un accordo tra i due Governi in relazione agli argomenti trattati.


Colgo l'occasione per manifestarle, Signor Direttore Generale, l'assicurazione della mia piu' alta considerazione.


L'Ambasciatore d'Italia
GIORGIO STEA-ANTONINI


Nicosia, 7 ottobre 1980


Al Direttore Generale del Ministero delle Finanze
Nicosia





Eccellenza,


ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:


"Signor Direttore Generale,


ho l'onore di riferirmi al Protocollo firmato oggi a Nicosia che modifica la Convenzione tra Cipro e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo Protocollo firmati a Nicosia il 24 aprile 1974 e di proporre per conto del Governo della Repubblica italiana:
a) che, con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7 della Convenzione, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' della stabile organizzazione;
b) che, con riferimento all'articolo 8 della Convenzione, un'impresa di uno Stato contraente che ritrae utili dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili non sara' assoggettata ad alcuna imposta locale sul reddito applicata nell'altro Stato contraente;
c) che, con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25 della Convenzione, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati" significa che la procedura amichevole non e' in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione.
Ho inoltre l'onore di proporre che la presente Nota e la risposta della Signoria Vostra, con la quale vengono accettate da parte del Governo di Cipro le proposte di cui sopra, costituiscano un accordo tra i due Governi in relazione agli argomenti trattati.
Colgo l'occasione per manifestarle, Signor Direttore Generale, l'assicurazione della mia piu' alta considerazione".
Ho l'onore di informarLa che il Governo di Cipro e' d'accordo con le proposte di cui sopra.


Colgo l'occasione per manifestare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia piu' alta considerazione.


Il Direttore Generale del Ministero delle Finanze
CHARALAMBOS HADJIPANAYIOTOU


Nicosia, 7 ottobre 1980


S.E. L'Ambasciatore d'Italia
Nicosia

Convention

CONVENTION


between Italy and Cyprus for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income









Parte di provvedimento in formato grafico