Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con protocollo e allegati, firmati a Bruxelles il 3 novembre 1980.
Art. 21
ARTICOLO 21.
La presente Convenzione e' conclusa per una durata illimitata.
Ciascuna delle Parti contraenti potra' denunciarla e tale denuncia avra' effetto 6 mesi dopo la data della notifica all'altra Parte.
In caso di denuncia della presente Convenzione, il doppio cittadino conservera' i benefici delle disposizioni che gli siano state applicate.
La presente Convenzione e' conclusa per una durata illimitata.
Ciascuna delle Parti contraenti potra' denunciarla e tale denuncia avra' effetto 6 mesi dopo la data della notifica all'altra Parte.
In caso di denuncia della presente Convenzione, il doppio cittadino conservera' i benefici delle disposizioni che gli siano state applicate.