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Disposizioni per la pubblicita' della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

Art. 1.



Le disposizioni della presente legge si applicano:
1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
2) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ((ai Vice Ministri,)) ai Sottosegretari di Stato;
3) ai consiglieri regionali ((e ai componenti della giunta regionale));
4) ai consiglieri provinciali ((e ai componenti della giunta provinciale));
5) ((ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;))
5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.