N NORME. red.it

Disposizioni per la pubblicita' della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

Art. 13.


Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 2, 3, 4 e 6 devono essere trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 12, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per quanto riguarda i soggetti indicati nel numero 5 dello stesso articolo, al sindaco od al presidente dell'amministrazione locale interessata.