Modifiche alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 1.
Il quinto comma dell'articolo 24 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e' sostituito dal seguente:
"Salvo piu' favorevoli disposizioni di legge, le attivita' di servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui agli articoli 20, 21 e 33 della presente legge, sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attivita' professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianita' di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio".