Modifiche alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il quinto comma dell'articolo 24 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e' sostituito dal seguente:
"Salvo piu' favorevoli disposizioni di legge, le attivita' di servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui agli articoli 20, 21 e 33 della presente legge, sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attivita' professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianita' di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio".
Art. 2.
L'articolo 34, n. 4), della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e' sostituito dal seguente:
"4) il trattamento previdenziale, assicurativo ed assistenziale, almeno per i casi di malattia, infortunio, morte, nonche' invalidita', vecchiaia e superstiti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Tale trattamento deve prevedere l'assicurazione per le malattie - limitatamente alle prestazioni sanitarie - e la stipulazione di un contratto assicurativo per la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni di integrita' fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermita' contratte durante il servizio; nonche' una indennita' per il caso di morte durante il servizio o per cause di servizio da corrispondere agli aventi diritto seconde le disposizioni di legge o, in mancanza di essi, ad altra persona designata dal volontario".
Art. 3.
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano a tutto il personale che sia stato inviato all'estero in base agli articoli 20, 21 e 33 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, anche se gia' rientrato in Italia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1982
PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - ANDREATTA - DI GIESI Visto, il Guardasigilli: DARIDA