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Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali, con protocollo, e del protocollo addizionale, adottati a Strasburgo, rispettivamente, il 17 settembre 1974 ed il 24 giugno 1976.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali, con protocollo, ed il protocollo addizionale, adottati a Strasburgo rispettivamente il 17 settembre 1974 ed il 24 giugno 1976.