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Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali, con protocollo, e del protocollo addizionale, adottati a Strasburgo, rispettivamente, il 17 settembre 1974 ed il 24 giugno 1976.

Art. 12

ARTICOLO 12.

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e a tutti gli Stati che abbiano aderito all'Accordo:
a) le firme senza riserva di ratifica o di accettazione;
b) le firme con riserva di ratifica o di accettazione;
c) il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione;
d) le date di entrata in vigore del presente Accordo in applicazione delle disposizioni dell'articolo 8;
e) le dichiarazioni ricevute in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 10;
f) le notifiche ricevute in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 e la data a decorrere dalla quale prende effetto la denuncia;
g) ogni modifica o aggiunta al Protocollo ed al suo allegato ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 4 del presente Accordo.

In fede di quanto sopra, i firmatari, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Strasburgo, il 17 settembre 1974, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.

(Seguono le firme).