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Interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilita' dell'anno scolastico e di requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado nonche' norme integrative in materia di concorsi direttivi e ispettivi.

Art. 1.


La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, deve considerarsi valida anche per la determinazione della durata del servizio richiesto come requisito di ammissione ai concorsi direttivi e ispettivi. Il servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni si intende valido anche se l'anno scolastico non e' terminato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
E' altresi' valido ai fini di cui al precedente comma il servizio di prova prestato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 727.