Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo per la repressione delle emissioni di radiodiffusione effettuate da stazioni fuori dai territori nazionali, adottato a Strasburgo il 22 gennaio 1965.
Art. 6
ARTICOLO 6.
Le disposizioni dell'articolo 2 non si applicano agli atti compiuti allo scopo di soccorrere una nave, un'aeronave od oggetto galleggiante od aerotrasportato in pericolo o per proteggere la vita umana.
Le disposizioni dell'articolo 2 non si applicano agli atti compiuti allo scopo di soccorrere una nave, un'aeronave od oggetto galleggiante od aerotrasportato in pericolo o per proteggere la vita umana.