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Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo per la repressione delle emissioni di radiodiffusione effettuate da stazioni fuori dai territori nazionali, adottato a Strasburgo il 22 gennaio 1965.

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE


N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo.


ACCORDO EUROPEO
per la repressione delle emissioni di radiodiffusione effettuate da stazioni fuori dai territori nazionali


Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Accordo;
Considerando che scopo del Consiglio d'Europa e' la realizzazione
di una piu' stretta unione fra i suoi membri;
Considerando che il Regolamento delle radiocomunicazioni,
allegato alla Convenzione internazionale sulle telecomunicazioni, vieta l'impianto e l'esercizio di stazioni di radiodiffusione a
bordo di navi, aeronavi o di ogni oggetto galleggiante od aerotrasportato fuori dai territori nazionali;
Considerando inoltre l'utilita' di prevedere la facolta' di
vietare l'impianto e l'esercizio di stazioni di radiodiffusione su oggetti fissati od appoggiati sul fondale marino, fuori dai territori nazionali;
Considerato l'interesse di una collaborazione europea in tale
campo:
Hanno convenuto quanto segue:


ARTICOLO 1.


Il presente Accordo concerne le stazioni di radiodiffusione installate o in servizio a bordo di una nave, di un'aeronave o di ogni altro oggetto galleggiante od aerotrasportato e che, fuori dai territori nazionali, trasmettano emissioni destinate ad essere ricevute, o suscettibili di esserlo, completamente o in parte, sul territorio di una delle Parti contraenti, o che causino interferenze nocive ad un servizio di radiocomunicazione, operante con l'autorizzazione di una delle Parti contraenti, in base al Regolamento delle radiocomunicazioni.