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Norme in materia di integrazione salariale dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, dall'articolo 1-ter del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, e dall'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390, puo' essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di dodici mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici nei quali sussistano possibilita' di occupazione dei lavoratori sospesi e per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di dodici mesi.
L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma e' effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali. (1) ((2))
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 10 marzo 1983, n. 60 ha disposto (con l'art. 1) che il trattamento di integrazione salariale previsto dal presente articolo, puo' essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di dodici mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici, per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di dodici mesi, o attivita' produttive, sempreche' in entrambe le ipotesi sussistano possibilita' di occupazione dei lavoratori sospesi.

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 29 dicembre 1983, n. 747 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984, n.18 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che il trattamento di integrazione salariale previsto dal presente articolo puo' essere ulteriormente prolungato alle stesse condizioni fino ad un massimo di dodici mesi.

Art. 2.


All'onere, valutato in lire 65 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1982 si provvede a carico del Fondo per la mobilita' della manodopera, le cui disponibilita' sono corrispondentemente integrate con le modalita' stabilite nel secondo comma dell'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 maggio 1982
PERTINI SPADOLINI - DI GIESI - MARCORA - LA MALFA - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA