Provvedimenti a favore delle facolta' di economia e commercio e di lingue e letterature straniere dell'Universita' degli studi di Pisa.
Art. 1.
Gli articoli 5 e 10 della legge 3 giugno 1955, n. 504, sono abrogati.
La facolta' di economia e commercio e la sua sezione di lingue e letterature straniere (divenuta facolta' di lingue e letterature straniere con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1969, n. 823) dell'Universita' di Pisa sono, ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge citata, statali a tutti gli effetti e senza soluzione di continuita', indipendentemente dalle vicende della convenzione di cui all'articolo 10 della legge medesima.