N NORME. red.it

Convalida degli atti e dei rapporti giuridici conseguenti alle disposizioni del decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 2, concernente determinazione delle tariffe per l'assicurazione di responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Articolo unico



I contratti di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stipulati o rinnovati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 2, restano validi anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni.