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Convalida degli atti e dei rapporti giuridici conseguenti alle disposizioni del decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 2, concernente determinazione delle tariffe per l'assicurazione di responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:

Articolo unico



I contratti di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stipulati o rinnovati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 2, restano validi anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 marzo 1982
p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI SPADOLINI - MARCORA - DARIDA Visto, il Guardasigilli: DARIDA