Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
L'Ente autonomo del porto di Palermo e' autorizzato a costituire una societa' per azioni avente per fine sociale la costruzione di un bacino fisso in muratura idoneo ad ospitare navi fino a 150.000 tpl.
Alla societa' cosi' costituita e' trasferita la concessione - limitatamente alla costruzione - gia' assentita alla societa' Bacino di Palermo in base all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 927. La nuova societa' concessionaria subentra in tutti i rapporti giuridici posti in essere dalla societa' Bacino di Palermo in attuazione della legge 27 dicembre 1973, n. 927.
Art. 2.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere alla societa' costituita in applicazione dell'articolo 1 della presente legge un contributo di 40 miliardi, da erogare per quote annuali, in relazione ai programmi presentati dalla societa' concessionaria, nella misura di lire 1 miliardo per il 1982, 9 miliardi per il 1983, e 10 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985, 1986.
Art. 3.
Art. 4.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1982
PERTINI SPADOLINI - NICOLAZZI - ANDREATTA - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: DARIDA