Adeguamento della misura del contributo ordinario a carico dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova.
Art. 1.
Il contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova di cui agli articoli 9, n. 3 e 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e successive modificazioni (ora articoli 11, n. 3 e 20 del testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni), e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1980, alla misura di lire 7.000 milioni annue.