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Adeguamento della misura del contributo ordinario a carico dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova di cui agli articoli 9, n. 3 e 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e successive modificazioni (ora articoli 11, n. 3 e 20 del testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni), e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1980, alla misura di lire 7.000 milioni annue.

Art. 2.


All'onere di lire 6.900 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981 si provvede, rispettivamente, a carico e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo ai medesimi anni finanziari.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1981
PERTINI SPADOLINI - MANNINO - ANDREATTA - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: DARIDA