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Revisione dell'organico del Corpo degli agenti di custodia.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


L'organico dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1980, n. 304, e' stabilito come segue:

marescialli maggiori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 marescialli capi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 marescialli ordinari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 brigadieri e vice brigadieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.410 appuntati e guardie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.844 Totale. . . . . . . . 22.241
Gli organici di cui alla presente legge vengono raggiunti in un biennio secondo la progressione di cui alla tabella allegata alla presente legge. (1) (2) ((3))
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 12 febbraio 1986, n. 27 ha disposto che "l'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1981, n. 773, e' stabilito come segue:
appuntati e guardie n. 19.844".

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 22 dicembre 1986, n. 905 ha disposto che "L'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1981, n. 773, modificato dall'articolo 1 della legge 12 febbraio 1986, n. 27, e' aumentato, a decorrere dal 1 luglio 1986, di duemila unita'".

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 28 agosto 1987, n. 356 convertito, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 1987 n. 436 ha disposto che "L'organico del Corpo degli agenti di custodia, stabilito dalla legge 22 dicembre 1981, n. 773, modificato dalla legge 12 febbraio 1986, n. 27, e dalla legge 22 dicembre 1986, n. 905, e' aumentato di 100 unita' nel grado di maresciallo maggiore, di 96 unita' nel grado di maresciallo capo, di 96 unita' nel grado di maresciallo ordinario, di 97 unita' nei gradi di vice brigadiere e brigadiere e di 1611 unita' nel ruolo degli appuntati e delle guardie".

Art. 2.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66))

Art. 3.


I militari in servizio di leva in possesso dei requisiti prescritti possono, a domanda, transitare nel Corpo degli agenti di custodia, nel limite dei posti disponibili in organico.

Art. 4.



L'onere derivante dalla piena applicazione della presente legge e' valutato in lire 25.000 milioni in ragione d'anno. Alla spesa relativa agli anni 1981 e 1982, valutata, rispettivamente, in lire 8.300 milioni e 25.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1981
PERTINI SPADOLINI - DARIDA - LA MALFA - ANDREATTA - LAGORIO Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Tabella

TABELLA




Gradi Al 1 gennaio 1981 Al 1 gennaio 1982
Marescialli maggiori 254 264
Marescialli capi 321 336
Marescialli ordinari 382 387
Brigadieri e vice brigadieri 2.330 2.410
Appuntati e guardie 8.046 18.844