Aumento di duemila unita' dell'organico del Corpo degli agenti di custodia.
Art. 1.
1. L'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1981, n. 773, modificato dall'articolo 1 della legge 12 febbraio 1986, n. 27, e' aumentato, a decorrere dal 1° luglio 1986, di duemila unita'.
NOTE
Nota all'art. 1:
L'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia e' ora, dopo l'aumento previsto dalla presente legge, di 21.844 unita' (l' , con la quale era stata disposta la revisione dell'organico del Corpo degli agenti di custodia, prevedeva un organico di 18.844 aumentato di mille unita' dall' ).