Modifiche ed integrazioni degli articoli 5, 6 e 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466.
Art. 1.
L'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e' sostituito dal seguente:
"Ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano una invalidita' permanente non inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa o che comunque comporti la cessazione dell'attivita' lavorativa e' concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.
La stessa elargizione e' concessa alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdano la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche".