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Modifiche ed integrazioni degli articoli 5, 6 e 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


L'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e' sostituito dal seguente:
"Ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano una invalidita' permanente non inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa o che comunque comporti la cessazione dell'attivita' lavorativa e' concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.
La stessa elargizione e' concessa alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdano la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche".

Art. 2.


L'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e' sostituito dal seguente:
"La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, e' corrisposta secondo il seguente ordine:
1) coniuge superstite e figli se a carico;
2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
3) genitori;
4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.
Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile".

Art. 3.


L'articolo 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e' sostituito dal seguente:
"I benefici di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1 gennaio 1969.
Il beneficio di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, e' esteso ai familiari degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti nelle circostanze indicate nell'articolo 1 della legge stessa, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1961 e il 31 dicembre 1968.
Il beneficio di cui al precedente comma e' corrisposto secondo le modalita' indicate nell'articolo 6 della presente legge".

Art. 4.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66))
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 dicembre 1981
PERTINI SPADOLINI - ROGNONI - LAGORIO - DARIDA - FORMICA - BARTOLOMEI - LA MALFA - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA