Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
La regione Valle d'Aosta provvede al suo fabbisogno finanziario:
a) con le entrate tributarie, costituite da quote di tributi erariali, da proprie imposte, sovraimposte e tasse regionali, nonche' da altre consimili entrate di diritto pubblico, comunque denominate, derivanti da concessioni od appalti;
b) con i proventi derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connessi con la attivita' amministrativa da essa svolta, nonche' con i contributi e le assegnazioni dello Stato.
Art. 2.
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 12 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 2011".
Il D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 12 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 2011".
Art. 3.
((
1. Sono attribuite alla regione Valle d'Aosta le quote di gettito delle sotto indicate tasse e imposte erariali sugli affari percette nel territorio regionale:
a) i nove decimi dell'imposta di registro;
b) i nove decimi dell'imposta di bollo;
c) i nove decimi delle imposte ipotecarie;
d) i nove decimi delle tasse sulle concessioni governative.
2. E' altresi' attribuito alla regione Valle d'Aosta l'intero gettito dell'imposta sul valore aggiunto, compresa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, determinato assumendo a riferimento i consumi finali rilevati nell'ultimo triennio disponibile.
3. Il gettito dell'imposta sul valore aggiunto e' attribuito sulla base dei dati rilevati nel bilancio dello Stato, nell'anno antecedente a quello cui la devoluzione si riferisce.
4. Sono, altresi', attribuiti alla regione Valle d'Aosta i nove decimi dei canoni, qualora riscossi dallo Stato, per le concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale.))
((1))
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 12 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 2011".
Il D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 12 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 2011".
Art. 4.
((
1. Sono attribuite alla regione Valle d'Aosta le quote di gettito delle sotto indicate imposte percette nel territorio regionale:
a) l'intero gettito dell'accisa sull'energia elettrica;
b) i nove decimi delle accise sugli spiriti e sulla birra;
c) i nove decimi della sovrimposta di confine, inclusa quella sugli oli minerali.
2. Sono inoltre attribuite alla regione Valle d'Aosta le quote di gettito delle sotto indicate imposte e proventi erariali afferenti il territorio regionale:
a) l'intero gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas, sui gas petroliferi liquefatti e sul gas naturale per autotrazione, erogati dagli impianti di distribuzione situati nel territorio della Regione, e dell'accisa sugli stessi per uso combustibile da riscaldamento, nonche' delle accise sugli altri prodotti energetici immessi in consumo da depositi fiscali ubicati nella Regione per qualunque uso;
b) l'intero gettito delle imposte sulle assicurazioni diverse da quelle corrisposte sui premi per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
c) l'intero gettito delle imposte sugli intrattenimenti;
d) i nove decimi dei proventi del lotto, al netto delle vincite e delle somme necessarie alle spese di organizzazione e gestione del gioco;
e) l'intero gettito dell'accisa sui tabacchi.
3. Sono, altresi', attribuiti alla regione Valle d'Aosta i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, comunque denominate, percette nel territorio regionale, ad eccezione di quelle relative ai giochi pubblici.
4. Il gettito delle accise di cui alla lettera a) del comma 2 e' attribuito sulla base dei dati rilevati dall'Agenzia delle dogane, nell'anno antecedente a quello cui la devoluzione si riferisce.
5. Il gettito delle imposte di cui alla lettera b) del comma 2 e' attribuito sulla base della distribuzione regionale dei premi, contabilizzati a favore della Valle d'Aosta dalle imprese di assicurazione e accertati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, rilevati nell'anno precedente a quello cui la devoluzione si riferisce.
6. Il gettito di cui alla lettera c) del comma 2, qualora non rilevabile direttamente, e' quantificato assumendo a riferimento indicatori o ogni altra documentazione idonea alla valutazione del fenomeno che ha luogo nel territorio regionale.
7. Il gettito di cui alla lettera d) ed e) del comma 2 e' attribuito sulla base dei dati rilevati dall'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.))
((1))
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 12 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 2011".
Il D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 12 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 2011".
Art. 5.
La devoluzione alla regione Valle d'Aosta delle quote di proventi erariali indicati nei precedenti articoli viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti.
Nel relativo ammontare sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale ed affluite, per esigenze amministrative, dal territorio della regione stessa ad uffici situati fuori del territorio medesimo.
((La direzione regionale dell'Agenzia delle entrate)) di Aosta provvedera' mensilmente, mediante ordinativi su ordini di accreditamento emessi senza limiti di importo, a corrispondere alla regione Valle d'Aosta le quote dei proventi ad essa spettanti a norma degli articoli 2 e 3 e del primo comma dell'articolo 4 della presente legge sulla base dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nella coesistente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ((,nonche' mediante altre strutture preposte, ai sensi della legislazione vigente, alla contabilizzazione dei versamenti effettuati)) e dei versamenti di cui al secondo comma.
((Le quote di cui all'articolo 3, comma 2, sono versate alla regione dal Ministero dell'economia e delle finanze a titolo di acconto con periodicita' trimestrale, entro il primo mese di ciascun trimestre. Per le quote dei proventi spettanti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettere d) ed e), si provvede mediante ordinativi quadrimestrali.))
((La direzione regionale dell'Agenzia delle entrate)) provvedera' altresi' a corrispondere annualmente alla regione Valle d'Aosta, mediante ordinativi su ordini di accreditamento emessi senza limiti di importo, ((il gettito di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b) )), determinato con le modalita' ivi indicate.
((Le tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, sono riscosse, ai sensi della normativa vigente, direttamente dalla regione alla quale spetta l'intero gettito.))
((1))
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 12 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 2011".
Il D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 12 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 2011".
Art. 6.
((Fra le entrate devolute alla regione Valle d'Aosta ai sensi della lettera a) dell'articolo 2 della presente legge e' compreso l'intero gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, comprese quelle effettuate dalle amministrazioni indicate nell'articolo 29 dello stesso decreto, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro attivita' presso stabilimenti o uffici ubicati nell'ambito del territorio regionale, nonche' le ritenute effettuate sui trattamenti pensionistici corrisposti in Valle d'Aosta ancorche' affluite fuori della regione.))
E' escluso dalla devoluzione alla regione Valle d'Aosta il gettito derivante dalle ritenute di cui al primo comma operate dai sostituti di imposta sopra indicati aventi domicilio fiscale nella regione stessa a carico di soggetti che prestano la loro attivita' presso stabilimenti od uffici ubicati fuori dal territorio regionale.
I sostituti di imposta di cui ai precedenti commi, diversi dalle amministrazioni statali, devono versare separatamente le ritenute operate a carico di soggetti che prestano la loro attivita' in stabilimenti od uffici ubicati nella regione Valle d'Aosta. Per la riscossione mediante ruoli esattoriali delle ritenute alla fonte operate dai suddetti sostituti d'imposta, i ruoli devono contenere l'indicazione separata delle ritenute relative a soggetti che prestano la loro attivita' in stabilimenti od uffici ubicati nell'ambito regionale.
Le amministrazioni indicate nell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contabilizzano, per ciascun anno, le somme di cui ai primi due commi del presente articolo.
Fra le entrate devolute alla regione Valle d'Aosta, ai sensi della lettera c) dell'articolo 2, e' inoltre ((compreso l'intero)) gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative agli interessi, premi ed altri frutti corrisposti a depositanti e correntisti da uffici postali e da sportelli di aziende ed istituti di credito operanti nella regione.
A tal fine l'amministrazione postale o le aziende ed istituti di credito suddetti contabilizzano, per ciascun anno, l'importo delle ritenute relative agli interessi, premi ed altri frutti corrisposti nell'ambito del territorio regionale.
((1))
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 12 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 2011".
Il D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 12 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 2011".
Art. 7.
((Le compensazioni di crediti relativi a tributi erariali, esercitate dai contribuenti ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' il rimborso dei tributi da parte dello Stato a titolo di indebito, inesigibilita' ed altre cause, a favore di soggetti aventi il domicilio fiscale nel territorio regionale, fanno carico alla regione Valle d'Aosta in proporzione alle quote ad essa assegnate e tenuto conto delle quote devolute ad altri soggetti.))
Per la restituzione allo Stato delle somme rimborsate per conto della regione Valle d'Aosta ai sensi del comma precedente sono istituiti nel bilancio regionale appositi capitoli di spesa.
((1))
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 12 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 2011".
Il D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 12 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 2011".
Art. 8.
Il provento derivante alla regione Valle d'Aosta da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti, disposte successivamente alla entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1065, ove sia destinato per legge, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, per la copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale, e' riversato allo Stato.
L'ammontare di cui al comma precedente e' determinato per ciascun esercizio finanziario con decreto dei Ministri delle finanze e del tesoro, d'intesa con il presidente della giunta regionale.
Art. 9.
Per provvedere a scopi determinati che non rientrano nelle funzioni normali della regione Valle d'Aosta, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali. Tali contributi devono in ogni caso avere carattere aggiuntivo rispetto alle spese direttamente o indirettamente effettuate dallo Stato con carattere di generalita' per tutto il proprio territorio e sono assegnati anche in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale.
Art. 10.
Le leggi statali vigenti e quelle che saranno successivamente emanate riguardanti la attribuzione di tributi, contributi e diritti alle province, alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, agli enti provinciali del turismo e agli altri enti e servizi assorbiti dalla regione Valle d'Aosta, nonche' la loro compartecipazione a tributi erariali ed altre provvidenze con carattere di generalita', si applicano anche nel territorio della Valle d'Aosta.
Le entrate relative sono versate alla regione Valle d'Aosta.
((Per l'attribuzione alla regione del contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti in Valle d'Aosta, gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi stessi le somme da versare distintamente alla regione con le stesse modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, nonche' dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 luglio 2010, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Le disposizioni del presente comma hanno effetto dal 1° gennaio 2011 e si applicano con riferimento all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a decorrere dalla predetta data. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, relativo alle modalita' di versamento dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, dopo le parole: "ad eccezione di quelle riscosse nell'ambito" sono aggiunte le seguenti: "della regione Valle d'Aosta e" e dopo le parole: "alle province stesse" sono aggiunte le seguenti: "nonche' alla Regione".))
((1))
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 12 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 2011".
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che "In virtu' di quanto stabilito dall'articolo 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690, spettano alla Regione tutti i tributi provinciali, anche qualora istituiti successivamente alla legge stessa".
Il D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 12 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 2011".
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che "In virtu' di quanto stabilito dall'articolo 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690, spettano alla Regione tutti i tributi provinciali, anche qualora istituiti successivamente alla legge stessa".
Art. 11.
La regione Valle d'Aosta puo' assumere mutui ed emettere obbligazioni, per un importo annuale non superiore alle entrate ordinarie, esclusivamente al fine di provvedere a spese di investimento, nonche' al fine di assumere partecipazioni in societa' finanziarie regionali alle quali partecipino anche altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui agli articoli 2 e 3 dello statuto speciale od in quelle delegate ai sensi dell'articolo 4 dello statuto stesso.
La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al precedente comma deve specificare l'incidenza della operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonche' i mezzi per la copertura degli oneri relativi e deve altresi' disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata previo conforme parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.
Ai prestiti contratti dalla regione Valle d'Aosta si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'amministrazione dello Stato.
Art. 12.
La regione Valle d'Aosta collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.
A tal fine la giunta regionale ha facolta' di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione Valle d'Aosta, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.
Gli uffici finanziari dello Stato nella regione Valle d'Aosta sono tenuti a riferire alla giunta regionale i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.
Art. 13.
Il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della regione Valle d'Aosta sono approvati con legge regionale.
L'esercizio provvisorio del bilancio puo' essere autorizzato con legge regionale per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge regionale di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuove o maggiori entrate ne' disporre nuove o maggiori spese. Ogni altra legge regionale che importi nuove o maggiori spese ovvero minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 14.
Il presidente della giunta regionale provvede mediante apposito ufficio per le contabilita' erariali speciali ed in conformita' alle vigenti norme - alla gestione dei fondi statali accreditati sulle contabilita' stesse dal Ministero dell'interno e da altri Ministeri.
Il presidente della giunta regionale puo' delegare all'assessore regionale alle finanze la firma degli atti relativi alle contabilita' erariali speciali di cui al comma precedente.
Art. 15.
Ai fini fiscali ed amministrativi i contratti dei comuni e degli altri enti locali, che eccedano i limiti di importo entro i quali e' consentito, ai sensi di legge, procedere a licitazione privata senza autorizzazione, debbono essere presentati per la registrazione fiscale entro 20 giorni dalla data in cui l'ufficiale rogante ha avuto notizia dell'apposizione sul contratto del visto di esecutorieta' da parte del presidente della giunta regionale; i verbali e gli atti di aggiudicazione preparatori per i suddetti contratti non sono soggetti a registrazione fiscale. I contratti dell'amministrazione regionale della specie di cui innanzi non sono soggetti in nessun caso a visto di esecutorieta' e per essi i termini per la registrazione decorrono dalla data di stipulazione.
Art. 16.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine indicato dall'articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 1961 e successive modificazioni, e con gli stessi principi, procedure e criteri direttivi ivi previsti, norme relative al trasferimento alla regione Valle d'Aosta delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l'articolo 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.
Art. 17.
Il fabbisogno finanziario della regione Valle d'Aosta determinato con la presente legge comprende, oltre agli oneri derivanti da tutte le funzioni amministrative gia' attribuite o comunque anteriormente esercitate dalla regione Valle d'Aosta, anche gli ulteriori oneri inerenti alle funzioni gia' trasferite o da trasferire alla regione stessa con legge 16 maggio 1978, n. 196, e con il precedente articolo 16.
Al finanziamento delle funzioni delegate alla regione Valle d'Aosta con l'anzidetta legge n. 196 o con altre leggi si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale relativi alle stesse funzioni delegate.
Per lo svolgimento da parte della regione Valle d'Aosta delle funzioni amministrative ad essa delegate sara' attribuita alla medesima, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10 per cento dell'ammontare delle spese operative connesse all'esercizio della delega stessa.
L'articolo 49 della legge 16 maggio 1978, n. 196, e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Art. 18.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 2011, N. 12))
Art. 19.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 2011, N. 12))
Art. 20.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 2011, N. 12))
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 novembre 1981
PERTINI SPADOLINI - LA MALFA - FORMICA - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA