Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta.
Art. 1.
La regione Valle d'Aosta provvede al suo fabbisogno finanziario:
a) con le entrate tributarie, costituite da quote di tributi erariali, da proprie imposte, sovraimposte e tasse regionali, nonche' da altre consimili entrate di diritto pubblico, comunque denominate, derivanti da concessioni od appalti;
b) con i proventi derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connessi con la attivita' amministrativa da essa svolta, nonche' con i contributi e le assegnazioni dello Stato.