N NORME. red.it

Snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, alle requisizioni ed ai danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni partigiane e soppressione del commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra.

Art. 2.

Termine di presentazione dell'istanza di conferma - Decadenza


L'istanza di conferma deve essere presentata entro il 31 maggio
1982. Trascorso inutilmente detto termine gli interessati decadono dai benefici relativi alle domande di liquidazione a suo tempo prodotte.