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Snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, alle requisizioni ed ai danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni partigiane e soppressione del commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra.

Art. 13.

Modalita' di pagamento


Il sistema dei pagamenti rateali, previsto dall'articolo 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 89, e' esteso alle liquidazioni di cui all'articolo 1 della stessa legge, le cui norme continuano ad applicarsi ai pagamenti rateali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la ritenuta stabilita dall'articolo 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e' fissata nella misura dello 0,60 per cento.