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Autorizzazione alla proroga della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze.

Art. 2.

Oneri finanziari


All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in lire 24.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Delega legislativa al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.