Autorizzazione alla proroga della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Proroga della vigente convenzione
E' autorizzata, in conformita' alle esigenze del sistema informativo del Ministero delle finanze e con adeguamento delle pattuizioni relative ai corrispettivi ed ai rimborsi di spese, la proroga per venti mesi della scadenza della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, intendendosi compreso nell'oggetto della convenzione predetta lo svolgimento di elaborazioni statistiche e di analisi fiscali conformemente alle richieste e alle direttive del Ministro delle finanze.
La convenzione di proroga e' stipulata ed approvata con le stesse modalita' della convenzione originaria.
Si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 3, quinto comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, e quelle contenute negli articoli 5, commi terzo, quarto e quinto, e 6 della legge 19 luglio 1977, n. 412.
La commissione di cui all'articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60, ha anche il compito di vigilare sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
Art. 2.
Oneri finanziari
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in lire 24.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Delega legislativa al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 6 agosto 1981
PERTINI SPADOLINI - FORMICA - ANDREATTA - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: DARIDA