Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Regno del Marocco e la Repubblica italiana, intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Rabat il 7 giugno 1972, con protocollo aggiuntivo firmato a Rabat il 28 maggio 1979.
Convenzione-Protocollo Accordo
PROTOCOLLO DI ACCORDO
All'atto della firma della Convenzione fiscale conclusa in data odierna tra il Regno del Marocco e la Repubblica italiana, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.
Applicazione dell'articolo 3
Quando l'Italia ed il Marocco aderiranno ad una Convenzione internazionale sul diritto del mare, le due Delegazioni si accorderanno, per mezzo di semplice scambio di note diplomatiche, affinche' i termini Marocco ed Italia includano le acque territoriali, nei limiti stabiliti da detta Convenzione internazionale.
Applicazione dell'articolo 19
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19, le due Delegazioni hanno convenuto che detto articolo non si estende alle remunerazioni relative ad attivita' d'insegnamento.
Applicazione dell'articolo 21
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21,
1. Per quanto riguarda l'applicazione del paragrafo 1, dal momento in cui verra' istituita in Marocco un'imposta generale sul reddito a carico dei residenti del Marocco, la doppia imposizione verra' eliminata mediante l'applicazione dell'articolo 23-b) del progetto dell'OCSE.
2. Per quanto riguarda gli interessi, sono applicabili le disposizioni del paragrafo 3.a) dell'articolo 21 limitatamente ad un periodo di tre anni a decorrere dalla data della firma del contratto di prestito.
All'atto della firma della Convenzione, gli organismi specializzati al fine di favorire lo sviluppo economico del Marocco, di cui all'articolo 21, paragrafo 3.a), sono i seguenti:
- Caisse nationale de credit agricole;
- Fonds d'equipement communal;
- Office cherifien des phosphates;
- Office national de l'electricite';
- Offices regionaux de mise en valeur agricole;
- Bureau de recherches et de participations minieres;
- Bureau d'etudes et de participations industrielles;
- Office national marocain du tourisme;
- Office national des chemins de fer;
- Office de commercialisation et d'exportation;
- Regie d'aconage du port de Casablanca;
- Credit hotelier et immobilier du Maroc;
- Banque nationale pour le developpement economique;
- Banque centrale populaire;
- Maroc-Chimie;
- Complexe textile de Fez (C.O.T.E.F.);
- Societe' cherifienne des petroles (S.C.P.);
- Societe' anonyme marocaine italienne de raffinage (S.A.M.I.R.);
- Compagnie marocaine de navigation (C.O.M.A.N.A.V.);
- Royal Air Maroc (R.A.M.);
- Societe' d'exploitation des pyrotines de kettara (S.E.P.Y.K.);
- Societe' d'exploitation des mines de fer du Rif
(S.E.F.E.R.I.F.);
- Lignes maritimes du detroit (L.I.M.A.D.E.T.);
- Societe' marocaine de construction automobile (S.O.M.A.C.A.).
La presente lista potra' essere modificata o completata a seguito delle informazioni fornite dalle Autorita' marocchine alle competenti Autorita' italiane.
3. Per quanto riguarda i dividendi, le disposizioni del paragrafo 3. b) dell'articolo 21 sono applicabili limitatamente a tre distribuzioni di dividendi effettuate dalle imprese autorizzate dalla commissione degli investimenti ai sensi del "dahir" del 31 dicembre 1960.
FATTO a Rabat il 7 giugno 1972 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per la Repubblica italiana Per il Regno del Marocco
Giovanni Lodovico BORROMEO Mustafa FARIS
All'atto della firma della Convenzione fiscale conclusa in data odierna tra il Regno del Marocco e la Repubblica italiana, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.
Applicazione dell'articolo 3
Quando l'Italia ed il Marocco aderiranno ad una Convenzione internazionale sul diritto del mare, le due Delegazioni si accorderanno, per mezzo di semplice scambio di note diplomatiche, affinche' i termini Marocco ed Italia includano le acque territoriali, nei limiti stabiliti da detta Convenzione internazionale.
Applicazione dell'articolo 19
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19, le due Delegazioni hanno convenuto che detto articolo non si estende alle remunerazioni relative ad attivita' d'insegnamento.
Applicazione dell'articolo 21
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21,
1. Per quanto riguarda l'applicazione del paragrafo 1, dal momento in cui verra' istituita in Marocco un'imposta generale sul reddito a carico dei residenti del Marocco, la doppia imposizione verra' eliminata mediante l'applicazione dell'articolo 23-b) del progetto dell'OCSE.
2. Per quanto riguarda gli interessi, sono applicabili le disposizioni del paragrafo 3.a) dell'articolo 21 limitatamente ad un periodo di tre anni a decorrere dalla data della firma del contratto di prestito.
All'atto della firma della Convenzione, gli organismi specializzati al fine di favorire lo sviluppo economico del Marocco, di cui all'articolo 21, paragrafo 3.a), sono i seguenti:
- Caisse nationale de credit agricole;
- Fonds d'equipement communal;
- Office cherifien des phosphates;
- Office national de l'electricite';
- Offices regionaux de mise en valeur agricole;
- Bureau de recherches et de participations minieres;
- Bureau d'etudes et de participations industrielles;
- Office national marocain du tourisme;
- Office national des chemins de fer;
- Office de commercialisation et d'exportation;
- Regie d'aconage du port de Casablanca;
- Credit hotelier et immobilier du Maroc;
- Banque nationale pour le developpement economique;
- Banque centrale populaire;
- Maroc-Chimie;
- Complexe textile de Fez (C.O.T.E.F.);
- Societe' cherifienne des petroles (S.C.P.);
- Societe' anonyme marocaine italienne de raffinage (S.A.M.I.R.);
- Compagnie marocaine de navigation (C.O.M.A.N.A.V.);
- Royal Air Maroc (R.A.M.);
- Societe' d'exploitation des pyrotines de kettara (S.E.P.Y.K.);
- Societe' d'exploitation des mines de fer du Rif
(S.E.F.E.R.I.F.);
- Lignes maritimes du detroit (L.I.M.A.D.E.T.);
- Societe' marocaine de construction automobile (S.O.M.A.C.A.).
La presente lista potra' essere modificata o completata a seguito delle informazioni fornite dalle Autorita' marocchine alle competenti Autorita' italiane.
3. Per quanto riguarda i dividendi, le disposizioni del paragrafo 3. b) dell'articolo 21 sono applicabili limitatamente a tre distribuzioni di dividendi effettuate dalle imprese autorizzate dalla commissione degli investimenti ai sensi del "dahir" del 31 dicembre 1960.
FATTO a Rabat il 7 giugno 1972 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per la Repubblica italiana Per il Regno del Marocco
Giovanni Lodovico BORROMEO Mustafa FARIS