Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Regno del Marocco e la Repubblica italiana, intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Rabat il 7 giugno 1972, con protocollo aggiuntivo firmato a Rabat il 28 maggio 1979.
Art. 22
Articolo 22.
(Non discriminazione)
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa, relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
2. Il termine "nazionali" designa:
a) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente;
b) le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente.
3. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la stessa attivita'.
Tale disposizione non puo' essere interpretata nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, abbattimenti alla base e riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile ed ai loro carichi di famiglia.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non debbono essere assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.
5. Ai fini del presente articolo, il termine "tassazione" designa le imposte di ogni genere e denominazione.
(Non discriminazione)
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa, relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
2. Il termine "nazionali" designa:
a) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente;
b) le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente.
3. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la stessa attivita'.
Tale disposizione non puo' essere interpretata nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, abbattimenti alla base e riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile ed ai loro carichi di famiglia.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non debbono essere assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.
5. Ai fini del presente articolo, il termine "tassazione" designa le imposte di ogni genere e denominazione.