Accettazione ed esecuzione del protocollo recante emendamento all'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), adottato a New York il 21 agosto 1975.
Protocollo-art. 3
ARTICOLO 3.
(Entrata in vigore del presente Protocollo)
1. Il presente Protocollo e gli emendamenti in esso contenuti entreranno in vigore un mese dopo la data in cui tutte le Parti contraenti dell'Accordo avranno depositato il loro strumento di accettazione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
2. Ogni Stato che divenga Parte contraente dell'Accordo successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo diviene Parte contraente dell'Accordo modificato dal Protocollo.
(Entrata in vigore del presente Protocollo)
1. Il presente Protocollo e gli emendamenti in esso contenuti entreranno in vigore un mese dopo la data in cui tutte le Parti contraenti dell'Accordo avranno depositato il loro strumento di accettazione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
2. Ogni Stato che divenga Parte contraente dell'Accordo successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo diviene Parte contraente dell'Accordo modificato dal Protocollo.