Accettazione ed esecuzione del protocollo recante emendamento all'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), adottato a New York il 21 agosto 1975.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare il protocollo recante emendamento all'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), adottato a New York il 21 agosto 1975.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 del protocollo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 5 agosto 1981
PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - BALZAMO Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Protocole
PROTOCOLE
portant amendement de l'article 14, paragraphe 3, de l'Accord europeen du 30 septembre 1957 relatif au transport International des marchandises dangereuses par route (ADR)
Parte di provvedimento in formato grafico
portant amendement de l'article 14, paragraphe 3, de l'Accord europeen du 30 septembre 1957 relatif au transport International des marchandises dangereuses par route (ADR)
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo.
PROTOCOLLO
che modifica il paragrafo 3 dell'articolo 14 dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto Internazionale delle merci pericolose su strada (ADR)
Le Parti del presente Protocollo,
avendo esaminato le disposizioni dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR), adottato a Ginevra il 30 settembre 1957 (qui appresso denominato "l'Accordo"), per quanto riguarda la procedura di modifica degli Allegati al detto Accordo, e in particolare il paragrafo 3 dell'articolo 14 dell'Accordo;
notando che le Parti contraenti dell'Accordo trovano a volte difficolta' ad attuare le misure di applicazione interne richieste per l'entrata in vigore degli emendamenti entro il termine di tre mesi previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 14 dell'Accordo, tra il momento in cui tali emendamenti sono ritenuti accettati e la data della loro entrata in vigore;
augurandosi di modificare su tale punto le disposizioni del
paragrafo 3 dell'articolo 14 dell'Accordo;
convengono quanto segue:
ARTICOLO 1.
(Modificazione del paragrafo 3 dell'articolo 14 dell'Accordo)
Il paragrafo 3 dell'articolo 14 dell'Accordo viene modificato in modo da leggersi come segue:
"3. Ogni progetto di modifica degli allegati sara' ritenuto accettato a meno che, entro un termine di tre mesi a partire dalla data in cui e' stato trasmesso dal Segretario generale, almeno un terzo delle Parti contraenti, o cinque di loro, se il terzo e' superiore a tale cifra, non abbiano notificato per iscritto al Segretario generale la loro opposizione all'emendamento proposto. Se l'emendamento viene ritenuto accettato, esso entrera' in vigore per tutte le Parti contraenti allo spirare di un nuovo termine che sara' di tre mesi, tranne nei casi seguenti:
a) nel caso in cui modifiche analoghe siano state apportate o siano in procinto di essere apportate agli altri accordi internazionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'emendamento entrera' in vigore allo spirare di un termine che sara' fissato dal Segretario generale in modo da permettere, in tutta la misura del possibile, l'entrata in vigore simultanea del detto emendamento e di quelli che sono stati o verranno probabilmente apportati a tali altri accordi;
il termine non potra', tuttavia, essere inferiore ad un mese;
b) la Parte contraente che sottopone il progetto di modifica potra' specificare nella sua proposta un termine di durata superiore a tre mesi per l'entrata in vigore dell'emendamento nel caso in cui venga accettato".
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo.
PROTOCOLLO
che modifica il paragrafo 3 dell'articolo 14 dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto Internazionale delle merci pericolose su strada (ADR)
Le Parti del presente Protocollo,
avendo esaminato le disposizioni dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR), adottato a Ginevra il 30 settembre 1957 (qui appresso denominato "l'Accordo"), per quanto riguarda la procedura di modifica degli Allegati al detto Accordo, e in particolare il paragrafo 3 dell'articolo 14 dell'Accordo;
notando che le Parti contraenti dell'Accordo trovano a volte difficolta' ad attuare le misure di applicazione interne richieste per l'entrata in vigore degli emendamenti entro il termine di tre mesi previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 14 dell'Accordo, tra il momento in cui tali emendamenti sono ritenuti accettati e la data della loro entrata in vigore;
augurandosi di modificare su tale punto le disposizioni del
paragrafo 3 dell'articolo 14 dell'Accordo;
convengono quanto segue:
ARTICOLO 1.
(Modificazione del paragrafo 3 dell'articolo 14 dell'Accordo)
Il paragrafo 3 dell'articolo 14 dell'Accordo viene modificato in modo da leggersi come segue:
"3. Ogni progetto di modifica degli allegati sara' ritenuto accettato a meno che, entro un termine di tre mesi a partire dalla data in cui e' stato trasmesso dal Segretario generale, almeno un terzo delle Parti contraenti, o cinque di loro, se il terzo e' superiore a tale cifra, non abbiano notificato per iscritto al Segretario generale la loro opposizione all'emendamento proposto. Se l'emendamento viene ritenuto accettato, esso entrera' in vigore per tutte le Parti contraenti allo spirare di un nuovo termine che sara' di tre mesi, tranne nei casi seguenti:
a) nel caso in cui modifiche analoghe siano state apportate o siano in procinto di essere apportate agli altri accordi internazionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'emendamento entrera' in vigore allo spirare di un termine che sara' fissato dal Segretario generale in modo da permettere, in tutta la misura del possibile, l'entrata in vigore simultanea del detto emendamento e di quelli che sono stati o verranno probabilmente apportati a tali altri accordi;
il termine non potra', tuttavia, essere inferiore ad un mese;
b) la Parte contraente che sottopone il progetto di modifica potra' specificare nella sua proposta un termine di durata superiore a tre mesi per l'entrata in vigore dell'emendamento nel caso in cui venga accettato".
Protocollo-art. 2
ARTICOLO 2.
(Accettazione del presente Protocollo)
Il presente Protocollo e' aperto all'accettazione delle Parti contraenti dell'Accordo. Gli strumenti di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
(Accettazione del presente Protocollo)
Il presente Protocollo e' aperto all'accettazione delle Parti contraenti dell'Accordo. Gli strumenti di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Protocollo-art. 3
ARTICOLO 3.
(Entrata in vigore del presente Protocollo)
1. Il presente Protocollo e gli emendamenti in esso contenuti entreranno in vigore un mese dopo la data in cui tutte le Parti contraenti dell'Accordo avranno depositato il loro strumento di accettazione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
2. Ogni Stato che divenga Parte contraente dell'Accordo successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo diviene Parte contraente dell'Accordo modificato dal Protocollo.
(Entrata in vigore del presente Protocollo)
1. Il presente Protocollo e gli emendamenti in esso contenuti entreranno in vigore un mese dopo la data in cui tutte le Parti contraenti dell'Accordo avranno depositato il loro strumento di accettazione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
2. Ogni Stato che divenga Parte contraente dell'Accordo successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo diviene Parte contraente dell'Accordo modificato dal Protocollo.
Protocollo-art. 4
ARTICOLO 4.
(Disposizioni varie)
L'originale del presente Protocollo, in francese e in inglese, sara' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmettera' un esemplare certificato conforme alle Parti contraenti dell'Accordo e a tutti gli Stati abilitati a divenire parti di quest'ultimo.
Fatto dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, il 21 agosto 1975, data dell'espletamento della procedura mediante la quale le Parti contraenti dell'Accordo e gli altri Stati interessati hanno deciso di aprire il presente Protocollo all'accettazione.
PER IL SEGRETARIO GENERALE,
Il Consigliere giuridico
ERIK SUY
(Disposizioni varie)
L'originale del presente Protocollo, in francese e in inglese, sara' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmettera' un esemplare certificato conforme alle Parti contraenti dell'Accordo e a tutti gli Stati abilitati a divenire parti di quest'ultimo.
Fatto dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, il 21 agosto 1975, data dell'espletamento della procedura mediante la quale le Parti contraenti dell'Accordo e gli altri Stati interessati hanno deciso di aprire il presente Protocollo all'accettazione.
PER IL SEGRETARIO GENERALE,
Il Consigliere giuridico
ERIK SUY