Adesione alla convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, e sua esecuzione.
Art. 6
Articolo 6
Amministrazione speciale
E' auspicabile che, al fine di applicare le norme della presente Convenzione, ciascuna Parte istituisca e mantenga una amministrazione speciale. Sarebbe opportuno che tale amministrazione sia la stessa amministrazione speciale istituita in virtu' delle norme delle convenzioni che sottopongono a controllo gli stupefacenti, oppure che essa operi in stretta collaborazione con tale amministrazione speciale.
Amministrazione speciale
E' auspicabile che, al fine di applicare le norme della presente Convenzione, ciascuna Parte istituisca e mantenga una amministrazione speciale. Sarebbe opportuno che tale amministrazione sia la stessa amministrazione speciale istituita in virtu' delle norme delle convenzioni che sottopongono a controllo gli stupefacenti, oppure che essa operi in stretta collaborazione con tale amministrazione speciale.