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Adesione alla convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, e sua esecuzione.

Art. 6

Articolo 6
Amministrazione speciale

E' auspicabile che, al fine di applicare le norme della presente Convenzione, ciascuna Parte istituisca e mantenga una amministrazione speciale. Sarebbe opportuno che tale amministrazione sia la stessa amministrazione speciale istituita in virtu' delle norme delle convenzioni che sottopongono a controllo gli stupefacenti, oppure che essa operi in stretta collaborazione con tale amministrazione speciale.