N NORME. red.it

Adesione alla convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, e sua esecuzione.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971.

Art. 2.


Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 26 della convenzione stessa.

Convenzione

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

CONVENZIONE SULLE SOSTANZE PSICOTROPE

PREAMBOLO

Le Parti, Sollecite della sanita' fisica e morale dell'umanita', Preoccupate per il problema della sanita' pubblica e per il problema sociale derivanti dall'abuso di talune sostanze psicotrope,
Decise a prevenire e combattere l'abuso di tali sostanze ed il traffico illecito al quale esso da' luogo,
Considerando che e' necessario adottare provvedimenti rigorosi per limitare l'uso di tali sostanze a fini legittimi,
Riconoscendo che l'uso delle sostanze psicotrope a fini medici e scientifici e' indispensabile e che la possibilita' di procurarsi delle sostanze a tali fini non dovrebbe essere oggetto di alcuna restrizione ingiustificata,
Ritenendo che, per essere efficaci, le misure adottate contro l'abuso di tali sostanze devono essere coordinate ed universali,
Riconoscendo la competenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo delle sostanze psicotrope e desiderando che gli organi internazionali interessati svolgano la propria attivita' nell'ambito di tale Organizzazione,
Convinte che, per realizzare tali scopi, e' necessaria una convenzione internazionale, Convengono quanto segue:

Articolo 1.
Glossario

Salvo esplicita indicazione contraria o salvo diversamente richiesto dal contesto, le seguenti espressioni hanno nella presente Convenzione i significati qui sotto indicati:
a) L'espressione "Consiglio" designa il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.
b) L'espressione "Commissione" designa la Commissione degli stupefacenti del Consiglio.
c) L'espressione "Organo" designa l'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti istituito in virtu' della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961.
d) L'espressione "Segretario generale" designa il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
e) L'espressione "Sostanze psicotrope" designa qualunque sostanza, di origine naturale o sintetica, o qualunque prodotto naturale di cui alla Tabella I, II, III o IV.
f) L'espressione "preparato" designa:
i) una soluzione o un miscuglio, indipendentemente dallo stato
fisico, contenente una o piu' sostanze psicotrope, oppure
ii) una o piu' sostanze psicotrope ripartite in unita' di assunzione.
g) Le espressioni "Tabella I", "Tabella II", "Tabella III" e "Tabella IV" designano gli elenchi di sostanze psicotrope recanti i numeri corrispondenti e allegati alla presente Convenzione, che potranno essere modificati conformemente all'articolo 2.
h) Le espressioni "esportazione" e "importazione" designano, ciascuna nella sua accezione particolare, il trasferimento materiale di una sostanza psicotropa da uno Stato all'altro.
i) L'espressione "fabbricazione" designa tutte le operazioni che consentono di ottenere delle sostanze psicotrope, e comprende la depurazione e la trasformazione di sostanze psicotrope in altre sostanze psicotrope. Tale espressione comprende anche la fabbricazione di preparati diversi da quelli che vengono fatti, su prescrizione, in una farmacia.
j) L'espressione "traffico illecito" designa la fabbricazione o il traffico di sostanze psicotrope, effettuati contrariamente alle disposizioni della presente Convenzione.
k) L'espressione "regione" designa qualunque parte di uno Stato che, in virtu' dell'articolo 28, viene trattata come un'entita' separata ai fini della presente Convenzione.
l) L'espressione "locali" designa gli edifici, le parti di edifici nonche' il terreno destinato a detti edifici o alle parti di detti edifici.

Art. 2

Articolo 2.
Campo di applicazione del controllo delle sostanze

1. Qualora una Parte o l'Organizzazione Mondiale della Sanita' sia in possesso di informazioni relative ad una sostanza non ancora sottoposta al controllo internazionale che, a suo giudizio, possono renderne necessario l'inserimento in una delle Tabelle della presente Convenzione, essa inviera' al Segretario generale una notifica accompagnata da tutte le informazioni di appoggio. Tale procedura sara' parimenti applicata quando una Parte o l'Organizzazione Mondiale della Sanita' si trovi in possesso di informazioni che giustificano il trasferimento di una sostanza da una Tabella all'altra, oppure la sua cancellazione da una delle Tabelle.
2. Il Segretario generale comunichera' tale notifica, nonche' le informazioni che riterra' pertinenti, alle Parti, alla Commissione e, qualora la notifica sia stata data da una Parte, all'Organizzazione Mondiale della Sanita'.
3. Qualora dalle informazioni che accompagnano tale notifica risulti che detta sostanza puo' essere inserita nella Tabella I o nella Tabella II in virtu' del paragrafo 4, le Parti, alla luce di tutte le informazioni di cui disporranno, esamineranno la possibilita' di applicare temporaneamente a tale sostanza tutte le misure di controllo applicabili alle sostanze della Tabella I o della Tabella II, a seconda dei casi.
4. Qualora l'Organizzazione Mondiale della Sanita' constati:
a) che detta sostanza puo' provocare
i) 1) uno stato di dipendenza, e
2) una stimolazione o una depressione del sistema nervoso centrale dando luogo ad allucinazioni o a disturbi della funzione motoria o del giudizio o del comportamento o della percezione o
dell'umore, oppure
ii) degli abusi e degli effetti nocivi paragonabili a quelli di una sostanza della Tabella I, II, III o IV, e
b) che ci sono motivi sufficienti per ritenere che la sostanza da' o potrebbe dar luogo ad abusi tali da costituire un problema di sanita' pubblica ed un problema sociale che giustificano che essa sia posta sotto il controllo internazionale,
essa trasmettera' alla Commissione una valutazione su tale sostanza, dove indichera' in particolare in che misura la stessa da' o potrebbe dar luogo ad abusi, il grado di gravita' del problema di sanita' pubblica e del problema sociale, il grado di utilita' terapeutica della sostanza, nonche' raccomandazioni sulle eventuali misure di controllo alle quali sarebbe opportuno sottoporla alla luce di tale valutazione.
5. Tenendo presente la comunicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanita', le cui valutazioni saranno determinanti in materia medica e scientifica, e prendendo in considerazione i fattori di ordine economico, sociale, giuridico, amministrativo e qualunque altro fattore che essa potra' ritenere pertinente, la Commissione potra' inserire detta sostanza nella Tabella I, II, III o IV. Essa potra' chiedere informazioni complementari all'Organizzazione Mondiale della Sanita' o ad altre fonti competenti.
6. Qualora una notifica data in virtu' del paragrafo 1 riguardi una sostanza gia' presente in una delle Tabelle, l'Organizzazione Mondiale della Sanita' trasmettera' alla Commissione le sue nuove constatazioni nonche' qualunque nuova valutazione su tale sostanza che riterra' opportuna conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 e qualunque nuova raccomandazione concernente misure di controllo che possa ritenere appropriate alla luce di detta valutazione. La Commissione, tenendo presente la comunicazione ricevuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' conformemente al paragrafo 5, nonche' i fattori di cui al detto paragrafo, potra' decidere di trasferire tale sostanza da una Tabella all'altra, oppure di cancellarla dalle Tabelle.
7. Qualunque decisione presa dalla Commissione in virtu' del presente articolo sara' comunicata dal Segretario generale a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri che sono Parti alla presente Convenzione, all'Organizzazione Mondiale della Sanita' ed all'Organo. Tale decisione entrera' pienamente in vigore per ciascuna Parte entro 180 giorni dalla data della comunicazione, salvo quando una Parte, durante questo periodo e riguardo ad una decisione avente l'effetto di inserire una sostanza in una Tabella, abbia informato per iscritto il Segretario generale che, a causa di circostanze eccezionali, essa non e' in grado di sottoporre tale sostanza a tutte le norme della Convenzione applicabili alle sostanze di tale Tabella. Tale notifica conterra' le motivazioni di tale decisione eccezionale. Ferma restando tale notifica, ciascuna Parte dovra' adottare, come minimo, le misure di controllo qui appresso elencate.
a) La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione in merito ad una sostanza fino ad allora non sottoposta al controllo e inserita nella Tabella I, terra' conto il piu' possibile delle misure di controllo speciali elencate all'articolo 7 e, per quanto riguarda tale sostanza, dovra':
i) esigere licenze di fabbricazione, commercio e distribuzione, conformemente al disposto dell'articolo 8 per le sostanze della Tabella II;
ii) esigere che sia fornita o distribuita solo su ricetta medica, conformemente al disposto dell'articolo 9 per le sostanze della Tabella II;
iii) conformarsi agli obblighi relativi all'esportazione e all'importazione enunciati all'articolo 12, salvo nei confronti di un'altra Parte che abbia inviato una notifica al Segretario generale in merito alla sostanza in questione;
iv) conformarsi agli obblighi enunciati per le sostanze della Tabella II all'articolo 13, che proibisce o limita l'esportazione e l'importazione;
v) fornire all'Organo rapporti statistici conformemente al disposto del comma a) del paragrafo 4 dell'articolo 16;
e vi) adottare misure conformi al disposto dell'articolo 22 per reprimere qualunque atto contrario alle leggi o ai regolamenti adottati in esecuzione degli obblighi di cui sopra.
b) La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione in merito ad una sostanza fino ad allora non sottoposta al controllo ed inserita nella Tabella II dovra', per quanto riguarda tale sostanza:
i) esigere licenze di fabbricazione, commercio e distribuzione, conformemente al disposto dell'articolo 8;
ii) esigere che sia fornita o distribuita solo su ricetta medica, conformemente al disposto dell'articolo 9;
iii) conformarsi agli obblighi relativi all'esportazione e all'importazione enunciati all'articolo 12, salvo nei confronti di un'altra Parte che abbia inviato una notifica al Segretario generale in merito alla sostanza in questione;
iv) conformarsi agli obblighi enunciati all'articolo 13, che proibisce o limita l'esportazione e l'importazione;
v) fornire all'Organo rapporti statistici conformemente al disposto dei commi a), c) e d) del paragrafo 4 dell'articolo 16; e vi) adottare misure conformi al disposto dell'articolo 22 per reprimere qualunque atto contrario alle leggi o ai regolamenti adottati in esecuzione degli obblighi di cui sopra.
c) La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione in merito ad una sostanza fino ad allora non sottoposta al controllo ed inserita nella Tabella III dovra', per quanto riguarda tale sostanza:
i) esigere licenze di fabbricazione, commercio e distribuzione, conformemente al disposto dell'articolo 8;
ii) esigere che sia fornita o distribuita solo su ricetta medica, conformemente al disposto dell'articolo 9;
iii) conformarsi agli obblighi relativi all'esportazione e all'importazione enunciati all'articolo 12, salvo nei confronti di un'altra Parte che abbia inviato una notifica al Segretario generale in merito alla sostanza in questione;
iv) conformarsi agli obblighi enunciati all'articolo 13, che proibisce o limita l'esportazione e l'importazione; e v) adottare misure conformi al disposto dell'articolo 22 per reprimere qualunque atto contrario alle leggi o ai regolamenti adottati in esecuzione degli obblighi di cui sopra.
d) La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione in merito ad una sostanza fino ad allora non sottoposta al controllo ed inserita nella Tabella IV dovra', per quanto riguarda tale sostanza:
i) esigere licenze di fabbricazione, commercio e distribuzione, conformemente al disposto dell'articolo 8;
ii) conformarsi agli obblighi enunciati all'articolo 13, che proibisce o limita l'esportazione e l'importazione;
iii) adottare misure conformi al disposto dell'articolo 22 per reprimere qualunque atto contrario alle leggi o ai regolamenti adottati in esecuzione degli obblighi di cui sopra.
e) La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione in merito ad una sostanza trasferita in una Tabella per la quale valgono misure di controllo e obblighi piu' rigorosi applichera', come minimo, il complesso delle disposizioni di cui alla presente Convenzione applicabili alla Tabella dalla quale e' stata trasferita.
8. a) Le decisioni prese dalla Commissione in virtu' del presente articolo saranno soggette a revisione da parte del Consiglio, qualora una Parte lo richieda entro 180 giorni dal ricevimento della notifica della decisione. La richiesta di revisione dovra' essere inviata al Segretario generale unitamente a tutte le informazioni pertinenti che l'avranno motivata.
b) Il Segretario generale trasmettera' copia della richiesta di revisione e delle informazioni pertinenti alla Commissione, all'Organizzazione Mondiale della Sanita' ed a tutte le Parti, invitandole a comunicargli le loro osservazioni entro novanta giorni.
Tutte le osservazioni inviate saranno sottoposte all'esame del Consiglio.
c) Il Consiglio puo' confermare, modificare o annullare la decisione della Commissione. La sua decisione sara' notificata a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri che sono Parti alla presente Convenzione, alla Commissione, all'Organizzazione Mondiale della Sanita' ed all'Organo.
d) Durante la procedura di revisione, la decisione originaria della Commissione restera' in vigore, fermo restando il disposto del paragrafo 7.
9. Le Parti faranno tutto cio' che e' in loro potere per sottoporre, per quanto possibile, a misure di sorveglianza le sostanze che non sono contemplate nella presente Convenzione, ma che possono essere utilizzate per la fabbricazione illecita di sostanze psicotrope.

Art. 3

Articolo 3.
Norme particolari relative al controllo dei preparati

1. Fermo restando quanto previsto ai paragrafi successivi del presente articolo, un preparato e' sottoposto alle stesse misure di controllo della sostanza psicotropa che esso contiene e, se esso contiene piu' sostanze psicotrope, alle misure applicabili alla sostanza psicotropa controllata piu' rigorosamente.
2. Qualora un preparato, contenente una sostanza psicotropa diversa da quelle della Tabella I, sia composto in modo tale da presentare rischi nulli o trascurabili di abuso e la sostanza non possa essere recuperata, con mezzi facilmente disponibili, in quantita' tali da dar luogo ad abusi, e di conseguenza tale preparato non crei ne' un problema per la sanita' pubblica, ne' un problema sociale, detto preparato potra' essere esonerato da alcune delle misure di controllo di cui alla presente Convenzione, ai sensi del paragrafo 3.
3. Qualora una Parte constati che un preparato rientra fra le norme del paragrafo precedente, essa puo' decidere di esonerarlo, nel proprio paese o in una regione dello stesso, da una o da tutte le misure di controllo previste nella presente Convenzione; tuttavia, tale preparato restera' sottoposto agli obblighi di cui agli articoli che seguono:
a) articolo 8 (licenze), per quanto concerne la fabbricazione;
b) articolo 11 (registrazione), per quanto concerne i preparati esonerati;
c) articolo 13 (proibizione e limitazioni all'esportazione e all'importazione);
d) articolo 15 (ispezione), per quanto concerne la fabbricazione;
e) articolo 16 (informazioni che devono fornire le Parti), per
quanto concerne i preparati esonerati; e
f) articolo 22 (norme
penali), nella misura necessaria per la repressione di atti
contrari alle leggi o ai regolamenti adottati conformemente agli obblighi di cui sopra.
Detta Parte notifichera' al Segretario generale qualunque decisione del genere, nonche' il nome, la composizione del preparato esonerato e le misure di controllo dalle quali e' esonerato. Il Segretario generale trasmettera' la notifica alle altre Parti, all'Organizzazione Mondiale della Sanita' e all'Organo.
4. Qualora una Parte o l'organizzazione Mondiale della Sanita' disponga di informazioni su un preparato esonerato in virtu' del paragrafo 3, che, a suo giudizio, giustificano l'eliminazione parziale o totale dell'esonero, essa le notifichera' al Segretario generale fornendogli altresi' le informazioni d'appoggio a tale notifica. Il Segretario generale trasmettera' tale notifica, accompagnata da qualunque informazione che riterra' pertinente, alle Parti, alla Commissione e, quando la notifica venga data da una Parte, all'Organizzazione Mondiale della Sanita'. L'Organizzazione Mondiale della Sanita' comunichera' alla Commissione una valutazione sul preparato prendendo in considerazione i fattori di cui al paragrafo 2, nonche' una raccomandazione relativa alle misure di controllo dalle quali il preparato dovrebbe eventualmente non essere piu' esonerato. La Commissione, tenendo presente la comunicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanita', la cui valutazione sara' determinante in materia medica e scientifica, e prendendo in considerazione i fattori di ordine economico, sociale, giuridico, amministrativo e altri, che essa potra' ritenere pertinenti, potra' decidere che il preparato non sara' piu' esonerato da una o da tutte le misure di controllo. Il Segretario generale comunichera' qualunque decisione presa dalla Commissione in virtu' del presente paragrafo a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri che sono Parti alla presente Convenzione, all'Organizzazione Mondiale della Sanita' e all'Organo. Tutte le Parti adotteranno provvedimenti al fine di eliminare l'esonero della o delle misure di controllo in questione entro 180 giorni dalla data della comunicazione del Segretario generale.

Art. 4

Articolo 4.
Altre norme particolari relative al campo di applicazione del controllo

Per quanto attiene alle sostanze psicotrope diverse da quelle della Tabella I, le Parti potranno autorizzare:
a) il trasporto da parte di viaggiatori internazionali di piccole quantita' di preparati per uso personale; ciascuna Parte potra' tuttavia assicurarsi che tali preparati siano stati ottenuti legalmente;
b) l'impiego di tali sostanze nell'industria per la fabbricazione di sostanze o prodotti non psicotropi, sempreche' ad essi vengano applicate le misure di controllo richieste dalla presente Convenzione, finche' lo stato delle sostanze psicotrope rimarra' tale da non dar luogo, in pratica, ad abusi o a possibilita' di recupero; e
c) l'utilizzazione di tali sostanze, sempreche' ad esse vengano applicate le misure di controllo richieste dalla presente Convenzione, per la cattura di animali da parte di soggetti espressamente autorizzati dalle autorita' competenti ad utilizzare dette sostanze a tal fine.

Art. 5

Articolo 5.
Limitazione dell'utilizzazione a fini medici e scientifici

1. Ciascuna Parte limitera' l'utilizzazione delle sostanze della Tabella I come previsto all'articolo 7.
2. Ciascuna Parte dovra', fermo restando il disposto dell'articolo 4, limitare, con le misure che riterra' opportune, la fabbricazione, l'esportazione, l'importazione, la distribuzione, le scorte, il commercio, l'impiego e la detenzione di sostanze figuranti alle Tabelle II, III e IV ai fini medici e scientifici.
3. E' auspicabile che le Parti non autorizzino la detenzione di sostanze figuranti alle Tabelle II, III e IV, salvo alle condizioni previste dalla legge.

Art. 6

Articolo 6
Amministrazione speciale

E' auspicabile che, al fine di applicare le norme della presente Convenzione, ciascuna Parte istituisca e mantenga una amministrazione speciale. Sarebbe opportuno che tale amministrazione sia la stessa amministrazione speciale istituita in virtu' delle norme delle convenzioni che sottopongono a controllo gli stupefacenti, oppure che essa operi in stretta collaborazione con tale amministrazione speciale.

Art. 7

Articolo 7.
Norme speciali riguardanti le sostanze della Tabella I

In merito alle sostanze della Tabella I, le Parti dovranno:
a) proibire qualunque utilizzazione di tali sostanze, salvo a fini scientifici o medici molto limitati da parte di soggetti debitamente autorizzati che operano in enti medici o scientifici dipendenti direttamente dai loro Governi o espressamente autorizzati dagli stessi;
b) esigere che la fabbricazione, il commercio, la distribuzione e la detenzione di tali sostanze siano subordinati al possesso di una licenza speciale o di una autorizzazione preventiva;
c) prevedere una stretta sorveglianza delle attivita' e degli atti di cui ai commi a) e b);
d) consentire che, ad un soggetto debitamente autorizzato, sia consegnata soltanto la quantita' di tali sostanze necessaria ai fini per i quali l'autorizzazione e' stata concessa;
e) esigere che i soggetti che svolgono funzioni mediche e scientifiche registrino l'acquisizione di tali sostanze ed i dettagli della loro utilizzazione, dette registrazioni dovendo essere conservate per almeno due anni dall'ultima utilizzazione registrata; e
f) proibire l'esportazione e l'importazione di tali sostanze salvo quando l'esportatore e l'importatore saranno, l'uno e l'altro, rispettivamente l'autorita' o l'amministrazione competente del paese o della regione di esportazione e di importazione oppure altri soggetti o imprese che le autorita' competenti del loro paese avranno espressamente autorizzato a tal fine. Le condizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 12 per quanto riguarda le autorizzazioni di esportazione e di importazione per le sostanze della Tabella II varranno anche per le sostanze della Tabella I.

Art. 8

Articolo 8.
Licenze

1. Le Parti richiederanno una licenza o altra misura di controllo analoga per la fabbricazione, il commercio (ivi compreso il commercio di esportazione e d'importazione) e la distribuzione delle sostanze delle Tabelle II, III e IV.
2. Le Parti:
a) eserciteranno una sorveglianza su tutti i soggetti e le imprese debitamente autorizzati a svolgere attivita' di fabbricazione, commercio (ivi compreso il commercio di esportazione e d'importazione) o distribuzione delle sostanze di cui al paragrafo 1;
b) sottoporranno a regime di licenza o altra misura di controllo analoga gli stabilimenti e i locali nei quali possono aver luogo tale fabbricazione, commercio o distribuzione; e
c) faranno in modo che vengano prese misure di sicurezza per tali stabilimenti e locali, in modo da prevenire furti o altre sottrazioni di scorte.
3. Le norme dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo riguardanti il regime di licenza o altre misure di controllo analoghe non si applicheranno necessariamente ai soggetti debitamente autorizzati a svolgere funzioni terapeutiche o scientifiche e agenti nell'esercizio di tali funzioni.
4. Le Parti richiederanno che tutti i soggetti ai quali vengono rilasciate licenze in applicazione della presente Convenzione oppure che posseggono autorizzazioni equivalenti a norma del disposto del paragrafo 1 del presente articolo oppure del comma b) dell'articolo 7, siano debitamente qualificati per applicare effettivamente e fedelmente le norme delle leggi e dei regolamenti adottati in esecuzione della presente Convenzione.

Art. 9

Articolo 9.
Ricette mediche

1. Le Parti esigeranno che le sostanze delle Tabelle II, III e IV siano fornite o distribuite, per essere utilizzate da privati, soltanto dietro presentazione di ricetta medica, salvo nei casi in cui dei privati possano legalmente ottenere, utilizzare, distribuire o somministrare tali sostanze nell'esercizio, debitamente autorizzato, di funzioni terapeutiche o scientifiche.
2. Le Parti adotteranno le misure necessarie affinche' le ricette prescriventi sostanze contenute nelle Tabelle II, III e IV siano fatte conformemente alla pratica medica e sottoposte, per quanto attiene in particolare al numero dei possibili rinnovi e alla durata della loro validita', ad una normativa che assicuri la tutela della sanita' e dell'interesse pubblico.
3. Fermo restando il disposto del paragrafo 1, una Parte puo', qualora, a suo giudizio, la situazione locale lo richieda ed alle condizioni che essa potra' indicare, ivi comprese quelle in materia di registrazione, autorizzare i farmacisti licenziatari o qualunque altro dettagliante licenziatario, designati dalle autorita' responsabili della sanita' del suo paese o di una parte di quest'ultimo, a fornire, a loro discrezione e senza ricetta, per essere utilizzate da privati in casi eccezionali e a fini medici, piccole quantita' di sostanze delle Tabelle III e IV, nei limiti che saranno definiti dalle Parti.

Art. 10

Articolo 10.
Avvertenze su confezioni e inserzioni pubblicitarie

1. Ciascuna Parte esigera', tenendo presente le normative o le raccomandazioni pertinenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanita', che siano riportate sulle etichette, quando sia possibile farlo ed in ogni caso sull'istruzione interna che accompagna la confezione per la distribuzione al dettaglio delle sostanze psicotrope, le indicazioni nonche' le precauzioni da prendere e le avvertenze che sono necessarie, a suo giudizio, per la sicurezza dell'utente.
2. Ciascuna Parte, tenendo debito conto delle norme della sua Costituzione, proibira' le inserzioni pubblicitarie riguardanti le sostanze psicotrope e destinate al grosso pubblico.

Art. 11

Articolo 11.
Registrazione

1. Le Parti richiederanno che, per le sostanze della Tabella I, i fabbricanti e qualunque altro soggetto autorizzato in virtu' dell'articolo 7 a commercializzare o distribuire tali sostanze, effettuino la registrazione, alle condizioni determinate da ciascuna Parte, cosi' da far figurare, in modo preciso, le quantita' fabbricate o tenute in stock nonche', per ciascun acquisto e per ciascuna cessione, la quantita', la data ed i nomi del fornitore e dell'acquirente.
2. Le Parti richiederanno che, per le sostanze delle Tabelle II e III, i fabbricanti, i grossisti, gli esportatori e gli importatori effettuino la registrazione alle condizioni determinate da ciascuna Parte, cosi' da far figurare, in modo preciso, le quantita' fabbricate nonche', per ciascun acquisto e per ciascuna cessione, la quantita', la data ed i nomi del fornitore e dell'acquirente.
3. Le Parti richiederanno che, per le sostanze della Tabella II, i dettaglianti, gli enti ospedalieri, i centri di cura e gli istituti scientifici effettuino la registrazione, alle condizioni determinate da ciascuna Parte, cosi' da far figurare, in modo preciso, per ciascun acquisto e per ciascuna cessione, la quantita', la data ed i nomi del fornitore e dell'acquirente.
4. Le Parti sorveglieranno, con metodi appropriati e tenendo presenti le proprie pratiche professionali e commerciali, che le informazioni relative all'acquisto ed alla cessione di sostanze della tabella III da parte di dettaglianti, enti ospedalieri, centri di cura e istituti scientifici possano essere facilmente consultate.
5. Le Parti richiederanno che, per le sostanze della Tabella IV, i fabbricanti, gli esportatori e gli importatori effettuino la registrazione, alle condizioni determinate da ciascuna Parte, cosi' da far figurare le quantita' fabbricate, esportate ed importate.
6. Le Parti richiederanno che i fabbricanti di preparati esonerati a norma del paragrafo 3 dell'articolo 3 registrino la quantita' di ciascuna sostanza psicotropa utilizzata nella fabbricazione di un preparato esonerato, la natura e la quantita' totale del preparato esonerato fabbricato a partire da tale sostanza, nonche' le indicazioni relative alla prima cessione di detto preparato.
7. Le Parti assicureranno che le registrazioni e le informazioni di cuti al presente articolo e necessarie per instaurare i rapporti di cui all'articolo 16 siano conservate per almeno due anni.

Art. 12

Articolo 12.
Norme relative al commercio internazionale

1. a) Qualunque Parte che autorizzi l'esportazione o l'importazione di sostanze della Tabella I o II deve richiedere, per ciascuna esportazione o importazione, che si tratti di una o piu' sostanze, una autorizzazione d'importazione o di esportazione distinta, rilasciata su un formulario di modello stabilito dalla Commissione.
b) Tale autorizzazione deve comprendere la denominazione comune internazionale della sostanza oppure, in mancanza di tale denominazione, la designazione della sostanza nella Tabella, la quantita' da esportare o importare, la forma farmaceutica, il nome e l'indirizzo dell'esportatore e dell'importatore, ed il periodo durante il quale deve aver luogo l'esportazione o l'importazione.
Qualora la sostanza venga esportata o importata sotto forma di preparato; il nome del preparato, se esiste, sara' pure indicato.
L'autorizzazione d'esportazione deve altresi' recare il numero e la data del certificato d'importazione, e specificare l'autorita' che l'ha rilasciata.
c) Prima di rilasciare un'autorizzazione d'esportazione, le Parti richiederanno un'autorizzazione d'importazione rilasciata dalle autorita' competenti del paese o della regione d'importazione e attestante che l'importazione della sostanza o delle sostanze in questione e' approvata, e tale autorizzazione sara' presentata dal soggetto o dall'ente che richiede l'autorizzazione d'esportazione.
d) Copia dell'autorizzazione d'esportazione sara' allegata a ciascuna spedizione, e il Governo che rilascia l'autorizzazione d'esportazione ne inviera' copia al Governo del paese o della regione d'importazione.
e) Quando l'importazione sia stata effettuata, il Governo del paese o della regione d'importazione rimandera' al Governo del paese o della regione d'esportazione l'autorizzazione d'esportazione con un attestato certificante la quantita' effettivamente importata.
2. a) Le Parti richiederanno che, per ciascuna esportazione di sostanze della Tabella III, gli esportatori predispongano in triplice copia una dichiarazione, fatta su un formulario di modello stabilito dalla Commissione, contenente le informazioni seguenti:
i) il nome e l'indirizzo dell'esportatore e dell'importatore;
ii) la denominazione comune internazionale o, in mancanza di tale denominazione, la designazione della sostanza nella Tabella;
iii) la quantita' della sostanza e la forma farmaceutica sotto la quale essa viene esportata e, se sotto forma di preparato, il nome di tale preparato, se esiste; e
iv) la data di spedizione.
b) Gli esportatori forniranno alle autorita' competenti del loro paese o della loro regione due esemplari di tale dichiarazione. Essi allegheranno il terzo esemplare alla spedizione.
c) La Parte del territorio dal quale e' stata esportata una sostanza della Tabella III dovra', nel piu' breve tempo possibile e entro un massimo di novanta giorni dalla data di spedizione, trasmettere alle autorita' competenti del paese o della regione d'importazione, in plico raccomandato con ricevuta di ritorno, una copia della dichiarazione ricevuta dall'esportatore.
d) Le Parti potranno richiedere che, al momento del ricevimento del pacco, l'importatore invii alle autorita' competenti del proprio paese o della propria regione l'esemplare che accompagna la spedizione debitamente firmato, indicando le quantita' ricevute e la data di ricevimento.
3. - Le sostanze delle Tabelle I e II saranno inoltre sottoposte alle norme qui appresso riportate:
a) Le Parti eserciteranno nei porti franchi e nelle zone franche la stessa sorveglianza e lo stesso controllo delle altre parti del loro territorio; resta inteso, tuttavia, che esse potranno applicare un regime piu' rigoroso.
b) Le esportazioni sotto forma di spedizioni inviate ad una banca a beneficio di un soggetto diverso da quello il cui nome figura sull'autorizzazione d'esportazione o ad una casella postale saranno proibite.
c) Le esportazioni di sostanze della Tabella I sotto forma di spedizioni inviate ad un magazzino doganale saranno proibite. Le esportazioni di sostanze della Tabella II sotto forma di spedizioni inviate ad un magazzino doganale saranno proibite, salvo se il Governo del paese importatore indichera', sul certificato d'importazione presentato dal soggetto o dall'ente che richiede l'autorizzazione d'esportazione, di aver approvato l'importazione della spedizione affinche' questa venga depositata in un magazzino doganale. In tal caso, l'autorizzazione d'esportazione precisera' che la spedizione viene effettuata a tale scopo. Qualunque ritiro dal magazzino doganale sara' subordinato alla presentazione di un permesso rilasciato dalle autorita' dalle quali dipende il magazzino e, in caso di spedizione destinata all'estero, essa sara' assimilata ad una nuova esportazione ai sensi della presente Convenzione.
d) Le spedizioni che entrano nel territorio di una Parte e ne escono senza essere accompagnate da una autorizzazione d'esportazione saranno trattenute dalle autorita' competenti.
e) Una Parte non autorizzera' il transito sul proprio territorio, a destinazione di un altro paese, di una spedizione qualsiasi di tali sostanze, sia tale spedizione o no scaricata dal veicolo che la trasporta, salvo se verra' presentata alle autorita' competenti di detta Parte copia dell'autorizzazione d'esportazione per tale spedizione.
f) Le autorita' competenti di un paese o di una regione qualsiasi, attraverso i quali e' autorizzato il transito di una spedizione di tali sostanze, adotteranno tutte le misure necessarie per impedire il dirottamento di detta spedizione verso una destinazione diversa da quella che figura sulla copia dell'autorizzazione d'esportazione allegata alla spedizione, a meno che il Governo del paese o della regione attraverso i quali e' effettuata tale spedizione non autorizzi tale dirottamento. Il Governo di tale paese o regione di transito trattera' qualunque domanda di dirottamento come se si trattasse di una esportazione dal paese o dalla regione di transito verso il paese o la regione della nuova destinazione. Qualora venga autorizzato il dirottamento, varranno sempre le norme del comma e) del paragrafo 1 fra il paese o la regione di transito ed il paese o la regione dal quale o dalla quale e' stata originariamente esportata la spedizione.
g) Nessuna spedizione di tali sostanze, in transito o depositata presso un magazzino doganale, puo' essere sottoposta a trattamenti, di qualsiasi genere, che modifichino la natura delle sostanze.
L'imballaggio non puo' essere modificato senza il consenso delle autorita' competenti.
h) Le norme dei commi da e) a g) relative al transito di tali sostanze sul territorio di una Parte non sono applicabili se la spedizione e' trasportata per via aerea, a condizione che l'aeromobile non atterri nel paese o nella regione di transito.
Qualora l'aeromobile atterri in tale paese o regione, tali norme verranno applicate nella misura in cui lo richiedano le circostanze.
i) Le norme del presente paragrafo non pregiudicano le norme di qualunque accordo internazionale che limiti il controllo che puo' essere esercitato da qualunque Parte su tali sostanze in transito.

Art. 13

Articolo 13.
Proibizione e limitazioni all'esportazione e all'importazione

1. Una parte puo' notificare a tutte le altre Parti, per il tramite del Segretario generale, che essa proibisce l'importazione nel proprio paese, o in una delle sue regioni, di una o piu' sostanze della Tabella II, III o IV, specificate nella sua notifica. In tale notifica, essa indichera' il nome dato alla sostanza nella Tabella II, III o IV.
2. Qualora una Parte abbia ricevuto una notifica di proibizione corte contemplato al paragrafo 1, essa adottera' le misure necessarie affinche' nessuna delle sostanze specificate in detta notifica sia esportata verso il paese o una delle regioni della Parte che ha dato la notifica.
Nonostante il disposto dei paragrafi precedenti, una Parte che abbia dato una notifica conformemente al paragrafo 1 puo', rilasciando in ciascun caso un permesso speciale d'importazione, autorizzare l'importazione di determinate quantita' delle sostanze in questione o dei preparati che le contengono. L'autorita' del paese importatore, che avra' rilasciato il permesso speciale d'importazione, l'inviera' in due copie, recanti il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore, all'autorita' competente del paese o della regione d'esportazione, che potra' allora autorizzare l'esportatore a fare la spedizione. Questa sara' accompagnata da un esemplare del permesso speciale d'importazione, debitamente vistato dall'autorita' competente del paese o della regione d'esportazione.

Art. 14

Articolo 14.
Norme speciali riguardanti il trasporto delle sostanze psicotrope nelle cassette di pronto soccorso di navi, aeromobili o altri mezzi di trasporto pubblico che effettuano rotte internazionali

1. Il trasporto internazionale, mediante navi, aeromobili o altri mezzi di trasporto pubblico internazionale, quali treni e autocarri internazionali, di quantita' limitate di sostanze della Tabella II, III o IV, che possono risultare necessarie durante il viaggio per il pronto soccorso e i casi urgenti, non sara' considerato come esportazione, importazione o transito ai sensi della presente Convenzione.
2. Precauzioni adeguate saranno prese dal paese di immatricolazione per impedire l'uso illecito delle sostanze citate al paragrafo 1 oppure la loro sottrazione a fini illeciti. La Commissione raccomandera' tali precauzioni consultate le organizzazioni internazionali competenti.
3. Le sostanze trasportate mediante navi, aeromobili o altri mezzi di trasporto pubblico internazionale, quali treni e autocarri internazionali, conformemente al disposto del paragrafo 1, saranno sottoposte a leggi, regolamenti, permessi e licenze del paese d'immatricolazione, fatta salva la facolta' delle autorita' locali competenti di procedere a verifiche, ispezioni ed altre operazioni di controllo a bordo di tali mezzi di trasporto. La somministrazione di tali sostanze in casi urgenti non sara' considerata come infrazione alle norme del paragrafo 1 dell'articolo 9.

Art. 15

Articolo 15.
Ispezione

Le Parti istituiranno un sistema di ispezione dei fabbricanti, degli esportatori, degli importatori, dei grossisti e dei dettaglianti di sostanze psicotrope, nonche' degli istituti medici e scientifici che utilizzano tali sostanze. Esse prevederanno ispezioni di locali, scorte e registrazioni con la frequenza che riterranno necessaria.

Art. 16

Articolo 16.
Informazioni che devono essere fornite dalle Parti

1. Le Parti forniranno al Segretario generale le informazioni che la Commissione puo' richiedere, in quanto necessarie per l'esercizio delle sue funzioni, e in particolare un rapporto annuale riguardante il funzionamento della Convenzione sui loro territori e contenente informazioni su:
a) le modifiche importanti apportate alle loro leggi ed ai loro regolamenti relativi alle sostanze psicotrope; e
b) i fatti particolarmente significativi che saranno accaduti sui loro territori in materia di abuso e traffico illecito delle sostanze psicotrope.
2. Le Parti comunicheranno inoltre al Segretario generale i nomi e gli indirizzi delle autorita' governative di cui al comma f) dell'articolo 7, all'articolo 12 ed al paragrafo 3 dell'articolo 13.
Il Segretario generale trasmettera' tali informazioni a tutte le Parti.
3. Le Parti invieranno al Segretario generale, nel piu' breve tempo possibile, un rapporto sui casi di traffico illecito di sostanze psicotrope e di sequestro di sostanze oggetto di tale traffico illecito, qualora tali casi siano a loro giudizio importanti per:
a) le nuove tendenze evidenziatesi;
b) le quantita' in questione;
c) la luce che esse fanno sulle fonti di approvvigionamento;
oppure
d) i metodi impiegati dai trafficanti.
Copie del rapporto saranno inviate conformemente al comma b) dell'articolo 21.
4. Le Parti forniranno all'Organo rapporti statistici annuali, utilizzando a tal fine i formulari stabiliti dall'Organo. Tali rapporti concerneranno:
a) per quanto riguarda ciascuna delle sostanze delle Tabelle I e II, le quantita' fabbricate, esportate a destinazione di e importate in provenienza da ciascun paese o regione, nonche' le scorte in possesso dei fabbricanti;
b) per quanto riguarda ciascuna delle sostanze delle Tabelle III e IV, le quantita' fabbricate, nonche' le quantita' totali esportate e importate;
c) per quanto riguarda ciascuna delle sostanze delle Tabelle II e, le quantita' utilizzate per la fabbricazione dei preparati esonerati; e
d) per quanto riguarda ciascuna delle sostanze contenute in una Tabella diversa dalla Tabella I, le quantita' impiegate a fini industriali, conformemente alle disposizioni del comma b) dell'articolo 4.
Le quantita' fabbricate di cui ai commi a) e b) del presente paragrafo non comprendono le quantita' di preparati fabbricati.
5. Una Parte fornira' all'Organo, su richiesta, informazioni statistiche supplementari, riguardanti periodi futuri, sulle quantita' di determinate sostanze delle Tabelle III e IV esportate a destinazione di ciascun paese o regione e importate da ciascun paese o regione. Tale Parte potra' chiedere all'Organo di dare carattere di riservatezza tanto alla richiesta di informazioni quanto alle informazioni fornite in virtu' del presente paragrafo.
6. Le Parti forniranno le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 con le modalita' ed entro i termini che saranno fissati dalla Commissione o dall'Organo.

Art. 17

Articolo 17.
Funzioni della Commissione

1. La Commissione puo' esaminare tutte le questioni riguardanti gli scopi della presente Convenzione e l'applicazione delle norme della stessa, facendo raccomandazioni a tal fine.
2. Le decisioni della Commissione previste all'articolo 2 e all'articolo 3 saranno adottate con la maggioranza dei due terzi dei membri della Commissione.

Art. 18

Articolo 18.
Rapporti dell'Organo

1. L'Organo predispone sul proprio lavoro rapporti annuali nei quali figurano un'analisi delle informazioni statistiche di cui dispone e, se necessaria, un'illustrazione delle spiegazioni fornite dai Governi o richieste agli stessi, nonche' qualunque osservazione e raccomandazione che esso desideri formulare. L'Organo puo' altresi' predisporre qualunque rapporto supplementare che ritenga necessario.
I rapporti sono presentati al Consiglio per il tramite della Commissione, che puo' formulare le osservazioni che ritenga opportune.
2. I rapporti dell'Organo sono trasmessi alle Parti e successivamente pubblicati dal Segretario generale. Le Parti autorizzano la libera distribuzione di tali rapporti.

Art. 19

Articolo 19.
Misure che devono essere adottate dall'Organo per assicurare l'esecuzione delle norme della Convenzione

1. a) Qualora, dopo un esame delle informazioni inviate all'Organo dai Governi oppure delle informazioni comunicate da organi delle Nazioni Unite, l'Organo abbia motivo di credere che gli scopi della presente Convenzione sono gravemente compromessi poiche' un paese o una regione non da' esecuzione alle norme della stessa, esso ha facolta' di chiedere spiegazioni al Governo del paese o della regione interessati. Ferma restando la facolta' di richiamare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione di cui al comma c), l'Organo considerera' come riservata una richiesta di informazioni o una spiegazione fornita da un Governo conformemente al presente comma.
b) Dopo aver agito ai sensi del comma a), l'Organo puo', qualora lo ritenga necessario, chiedere al Governo interessato di adottare le misure correttive che, date le circostanze, sembrino necessarie per assicurare l'esecuzione delle norme della presente Convenzione.
c) Qualora l'Organo constati che il Governo interessato non ha dato spiegazioni soddisfacenti quando e' stato invitato a farlo a norma del comma a), oppure ha trascurato di adottare qualunque misura correttiva che e' stato invitato ad adottare conformemente al comma b), esso puo' richiamare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione.
2. Quando richiami l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione su una questione conformemente al comma c) del paragrafo 1, l'Organo puo', qualora ritenga necessaria tale misura, raccomandare alle Parti di cessare l'esportazione di sostanze psicotrope verso il paese o la regione interessati oppure l'importazione di sostanze psicotrope da tale paese o regione, oppure sia l'esportazione che l'importazione, o per un periodo determinato, o finche' la situazione in tale paese o regione non sara' soddisfacente. Lo Stato interessato ha facolta' di portare la questione dinanzi al Consiglio.
3. L'Organo ha facolta' di pubblicare un rapporto su qualunque questione di cui al disposto del presente articolo, e di comunicarlo al Consiglio che, a sua volta, lo trasmettera' a tutte le Parti.
Qualora l'Organo pubblichi in tale rapporto una decisione adottata a norma del presente articolo o informazioni riguardanti tale decisione, esso deve anche pubblicare il parere del Governo interessato, se quest'ultimo lo richiede.
4. Nel caso in cui una decisione dell'Organo pubblicata conformemente al presente articolo non sia stata adottata all'unanimita', deve essere indicata l'opinione della minoranza.
5. Ogni Stato sara' invitato a farsi rappresentare alle sedute dell'Organo durante le quali viene esaminata una questione che lo interessa direttamente ai sensi del presente articolo.
6. Le decisioni dell'Organo adottato in virtu' del presente articolo devono essere adottate con la maggioranza dei due terzi del totale dei membri dello stesso.
7. Le norme dei paragrafi precedenti valgono anche nel caso in cui l'Organo abbia motivo di credere che gli scopi della presente Convenzione sono gravemente compromessi a causa di una decisione adottata da una Parte in virtu' delle norme del paragrafo 7 dell'articolo 2.

Art. 20

Articolo 20.
Misure contro l'abuso delle sostanze psicotrope

1. Le Parti adotteranno tutte le misure che possano prevenire l'abuso delle sostanze psicotrope ed assicurare la diagnosi precoce, nonche' la cura, l'educazione, il dopo-cura, il riadattamento e il reinserimento sociale dei soggetti interessati; a tale scopo, esse coordineranno i propri sforzi.
2. Le Parti favoriranno, il piu' possibile, la formazione di personale per assicurare la cura, il dopo-cura, il riadattamento ed il reinserimento sociale dei soggetti che abusano di sostanze psicotrope.
3. Le Parti aiuteranno i soggetti che ne hanno bisogno nell'esercizio della loro professione ad acquisire la conoscenza dei problemi posti dall'abuso delle sostanze psicotrope e dalla sua prevenzione, ed esse svilupperanno anche tale conoscenza fra il grosso pubblico, qualora sia il caso di temere che l'abuso di tali sostanze si diffonda molto rapidamente.

Art. 21

Articolo 21.
Lotta contro il traffico illecito

Tenendo debito conto dei loro regimi costituzionali, giuridici e amministrativi, le Parti:
a) assicureranno a livello nazionale il coordinamento dell'azione preventiva e repressiva contro il traffico illecito; a tal fine, esse potranno utilmente designare un servizio responsabile di tale coordinamento;
b) si daranno mutua assistenza nella lotta contro il traffico illecito delle sostanze psicotrope, e in particolare trasmetteranno immediatamente alle altre Parti direttamente interessate, attraverso i canali diplomatici o per il tramite delle autorita' competenti che esse avranno designate a tal fine, copia di qualunque rapporto che abbiano indirizzato al Segretario generale in virtu' dell'articolo 16 in seguito alla scoperta di un caso di traffico illecito oppure di un sequestro;
c) collaboreranno strettamente fra di loro e con le organizzazioni internazionali competenti di cui sono membri al fine di condurre una lotta coordinata contro il traffico illecito;
d) faranno in modo che la cooperazione internazionale dei servizi competenti si svolga attraverso canali rapidi;
e) nel caso in cui vengano trasmessi dei documenti procedurali fra paesi per l'esercizio di un'azione giudiziaria, accerteranno che la trasmissione alle istanze designate dalle Parti avvenga attraverso canali rapidi; tale disposizione non pregiudica il diritto delle Parti di chiedere che i documenti procedurali siano loro inviati attraverso i canali diplomatici.

Art. 22

Articolo 22.
Norme penali

1. a) Ferme restando le proprie norme costituzionali, ciascuna Parte considerera' come infrazione punibile qualunque atto, commesso intenzionalmente, che infranga una legge o un regolamento adottato in esecuzione dei propri obblighi, derivanti dalla presente Convenzione, e adottera' le misure necessarie affinche' le infrazioni gravi siano debitamente sanzionate, ad esempio con una pena detentiva o altra pena di privazione della liberta'.
b) Indipendentemente dalle norme del comma precedente, quando soggetti che utilizzano in modo abusivo sostanze psicotrope avranno commesso tali infrazioni, le Parti potranno, invece che condannarli o pronunciare a loro carico una sanzione penale, oppure come complemento della sanzione penale, sottoporre tali soggetti a misure di cura, educazione, dopo-cura, riadattamento e reinserimento sociale, conformemente al disposto del paragrafo 1 dell'articolo 20.
2. Fermi restando le norme costituzionali, l'ordinamento giuridico e la legislazione nazionale di ciascuna Parte:
a) i) qualora sia stata commessa in paesi diversi una serie di atti che sono intercollegati e che costituiscono infrazioni in virtu' del precedente paragrafo 1, ciascuno di tali atti sara' considerato come infrazione a se' stante;
ii) la partecipazione intenzionale ad una qualunque delle suddette infrazioni, l'associazione o l'intesa al fine di commetterla, nonche' gli atti preparatori e le operazioni finanziarie compiuti intenzionalmente e relativi alle infrazioni di cui al presente articolo, costituiranno infrazioni passibili delle pene contemplate al paragrafo 1;
iii) le condanne pronunciate all'estero per tali infrazioni saranno prese in considerazione al fine di stabilire la recidiva; e iv) le infrazioni gravi suddette, che vengano commesse da cittadini o da stranieri, saranno perseguite dalla Parte sul territorio della quale e' stata commessa l'infrazione oppure dalla Parte sul territorio della quale si trova il reo, qualora l'estradizione non sia compatibile con la legislazione della Parte alla quale e' fatta la richiesta e il reo non sia gia' stato perseguito e giudicato.
b) E' auspicabile che le infrazioni di cui al paragrafo 1 e alla parte ii) del comma a) del paragrafo 2 siano considerate come casi di estradizione ai sensi di qualunque trattato di estradizione stipulato o da stipulare fra le Parti, e siano riconosciute come casi di estradizione fra le stesse dalle Parti che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato o alla reciprocita'; beninteso, l'estradizione sara' concessa conformemente alla legislazione della Parte alla quale e' fatta la richiesta di estradizione e detta Parte avra' facolta' di rifiutarsi di procedere all'arresto del reo oppure di rifiutare di concedere l'estradizione, qualora le autorita' competenti considerino che l'infrazione non sia sufficientemente grave.
3. Qualunque sostanza psicotropa, qualunque altra sostanza e qualunque materiale utilizzato o che si prevede di utilizzare per commettere una qualunque delle infrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, potranno essere sequestrati e confiscati.
4. Nessuna norma del presente articolo pregiudichera' le norme della legislazione nazionale di una Parte in materia di competenza.
5. Nessuna norma del presente articolo pregiudichera' il principio secondo il quale le infrazioni, alle quali esso si riferisce, saranno definite, perseguite e punite conformemente alla legislazione nazionale di ciascuna Parte.

Art. 23

Articolo 23.
Applicazione di misure di controllo piu' rigorose di quelle richieste dalla Convenzione

Le Parti potranno adottare misure di controllo piu' rigorose o piu' severe di quelle previste dalla presente Convenzione, qualora lo ritengano opportuno o necessario per la tutela della sanita' e dell'interesse pubblici.

Art. 24

Articolo 24.
Spese sostenute dagli organi internazionali per l'amministrazione delle norme della Convenzione

Le spese della Commissione e dell'Organo per l'espletamento delle rispettive funzioni in virtu' della presente Convenzione saranno a carico dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni che saranno determinate dall'Assemblea generale. Le Parti che non sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contribuiranno a tali spese; l'Assemblea generale fissera' periodicamente, dopo aver consultato i Governi di tali Parti, l'ammontare dei contributi che essa riterra' equo.

Art. 25

Articolo 25.
Procedura di ammissione, firma, ratifica e adesione

1. Gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, gli Stati non membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che sono membri di un istituto specializzato delle Nazioni Unite oppure dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, oppure che sono Parti allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia, nonche' qualunque altro Stato invitato dal Consiglio, possono diventare Parti alla presente Convenzione:
a) firmandola; oppure
b) ratificandola dopo averla firmata con riserva di ratifica;
oppure
c) aderendo alla stessa.
La presente Convenzione sara' aperta alla firma fino al 1 gennaio 1972 compreso. Successivamente sara' aperta all'adesione.
3. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale.

Art. 26

Articolo 26.
Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrera' in vigore novanta giorni dopo che quaranta degli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 25 l'avranno firmata senza riserva di ratifica oppure avranno depositato gli strumenti di ratifica o di adesione.
2. Per qualunque altro Stato che firmi senza riserva di ratifica, oppure che depositi uno strumento di ratifica o di adesione dopo la data dell'ultima firma o dell'ultimo deposito di cui al paragrafo precedente, la presente Convenzione entrera' in vigore novanta giorni dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica o d'adesione.

Art. 27

Articolo 27.
Applicazione territoriale

La presente Convenzione si applica a tutti i territori non metropolitani che una Parte rappresenti sul piano internazionale, salvo quando il previo consenso di uno di tali territori e' necessario in virtu' o della Costituzione della Parte o del territorio interessato, o della consuetudine. In tal caso, la Parte cerchera' di ottenere il piu' presto possibile il consenso del territorio che e' necessario e, una volta ottenuto tale consenso, essa lo notifichera' al Segretario generale. La presente Convenzione si applica al territorio o ai territori designati con la suddetta notifica al momento del ricevimento della stessa da parte del Segretario generale. Nel caso in cui non sia necessario il previo consenso del territorio non metropolitano, la Parte interessata dichiarera', al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, a quale territorio o territori non metropolitani si applica la presente Convenzione.

Art. 28

Articolo 28.
Regioni ai fini della presente Convenzione

1. Qualunque Parte puo' notificare al Segretario generale che, ai fini della presente Convenzione, il proprio territorio e' ripartito in due o piu' regioni, oppure che due o piu' delle sue regioni sono raggruppate in un'unica regione.
2. Due o piu' Parti possono notificare al Segretario generale che, in seguito all'istituzione di un'unione doganale fra di esse, tali Parti costituiscono una regione ai fini della presente Convenzione.
3. Qualunque notifica data in virtu' del paragrafo 1 o 2 avra' effetto dal 1 gennaio dell'anno che seguira' quello in cui detta notifica sara' stata data.

Art. 29

Articolo 29.
Denuncia

1. Allo scadere di un termine di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, qualunque Parte potra', a suo nome o a nome di un territorio che essa rappresenti sul piano internazionale e che abbia ritirato il consenso dato in virtu' dell'articolo 27, denunciare la presente Convenzione depositando uno strumento a tal fine presso il Segretario generale.
2. Qualora il Segretario generale riceva la denuncia entro e non oltre il 1 luglio, essa avra' effetto il 1 gennaio dell'anno successivo;
qualora la denuncia sia ricevuta dopo il 1 luglio, essa avra' effetto come se fosse stata ricevuta entro il 1 luglio dell'anno successivo.
3. La presente Convenzione scadra' se, in seguito a denunce notificate conformemente al disposto dei paragrafi 1 e 2, cesseranno di esistere le condizioni della sua entrata in vigore previste al paragrafo 1 dell'articolo 26.

Art. 30

Articolo 30.
Emendamenti

1. Qualunque Parte potra' proporre un emendamento alla presente Convenzione. Il testo di detto emendamento e le sue motivazioni saranno comunicati al Segretario generale, che li comunichera' alle Parti e al Consiglio. Il Consiglio potra' decidere o:
a) di convocare una conferenza, a norma del paragrafo 4 dell'articolo 6 dello Statuto delle Nazioni Unite, al fine di studiare l'emendamento proposto; o
b) di chiedere alle Parti se esse accettano l'emendamento proposto, pregandole altresi' di presentare eventualmente al Consiglio le loro osservazioni su tale proposta.
2. Qualora una bozza di emendamento distribuita a norma del comma b) del paragrafo 1 non sia respinta da nessuna delle Parti entro i diciotto mesi successivi alla sua trasmissione, essa entrera' immediatamente in vigore. Qualora, tuttavia, essa fosse respinta da una Parte, il Consiglio potra' decidere, tenendo presenti le osservazioni delle Parti, se e' il caso di convocare una conferenza allo scopo di studiare detto emendamento.

Art. 31

Articolo 31.
Controversie

1. Qualora sorga fra due o piu' Parti una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, dette Parti si consulteranno per comporre la controversia attraverso negoziato, inchiesta, mediazione conciliazione, arbitrato, ricorso a enti regionali, con mezzi giudiziari o altri mezzi pacifici di loro scelta.
2. Qualunque controversia di tale genere che non sara' stata composta con i mezzi previsti al paragrafo 1 sara' sottoposta, su richiesta di una delle Parti alla controversia, alla Corte internazionale di Giustizia.

Art. 32

Articolo 32.
Riserve

1. Non e' autorizzata alcuna riserva oltre a quelle avanzate conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Qualunque Stato puo', al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, avanzare delle riserve sulle seguenti norme della presente Convenzione:
a) articolo 19, paragrafi 1 e 2;
b) articolo 27; e
c) articolo 31.
3. Qualunque Stato che desideri diventare Parte alla Convenzione, ma che vuole essere autorizzato ad avanzare riserve diverse da quelle elencate ai paragrafi 2 e 4, puo' informare il Segretario generale di tale intenzione. A meno che, allo scadere di un termine di dodici mesi dalla data di comunicazione della riserva in questione da parte del Segretario generale, un terzo degli Stati che hanno firmato senza riserva di ratifica o ratificato la Convenzione o hanno aderito alla stessa entro detto periodo, non abbiano sollevato delle obiezioni contro la stessa, essa sara' considerata come autorizzata, essendo inteso, tuttavia, che gli Stati che avranno sollevato delle obiezioni contro tale riserva non dovranno assumere, nei confronti dello Stato che l'ha formulata, l'obbligazione giuridica derivante dalla presente Convenzione oggetto della riserva.
4. Qualunque Stato sul territorio del quale crescono allo stato selvatico piante contenenti sostanze psicotrope della Tabella I, utilizzate tradizionalmente da certi gruppi ristretti ben determinati in occasione di cerimonie magiche o religiose, puo', al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, avanzare delle riserve riguardanti tali piante sul disposto dell'articolo 7, salvo sul disposto relativo al commercio internazionale.
5. Lo Stato che avra' avanzato delle riserve potra' in qualunque momento e mediante notifica scritta al Segretario generale sciogliere le sue riserve in tutto o in parte.

Art. 33

Articolo 33.
Notifica

Il Segretario generale notifichera' a tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 25:
a) le firme, ratifiche o adesioni conformemente all'articolo 25;
b) la data alla quale entrera' in vigore la presente Convenzione conformemente all'articolo 26;
c) le denunce conformemente all'articolo 29; e
d) le dichiarazioni e notifiche conformemente agli articoli 27, 28, 30 e 32.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione a nome dei rispettivi Governi.

FATTO a Vienna, il ventuno febbraio millenovecentosettantuno, in un unico esemplare, in inglese, cinese, spagnolo, francese e russo, i cinque testi facenti ugualmente fede. La Convenzione sara' depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmettera' copia conforme a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed agli altri Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 25.
(Seguono le firme).
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 maggio 1981
PERTINI FORLANI - COLOMBO - ROGNONI - DARIDA - ANIASI Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Convention

CONVENTION SUR LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES



Parte di provvedimento in formato grafico

Elenco-Tabella I

ELENCO DELLE SOSTANZE ISCRITTE NELLE TABELLE
(1)

ELENCO DELLE SOSTANZE ISCRITTE NELLA TABELLA I




=====================================================================
|Altre denominazioni comuni|
DCI | o usuali | Denominazione chimica
=====================================================================
1. |DET |N,N-dietiltriptamina
---------------------------------------------------------------------
| |1-idrossi-3-(dimetil-1,
| |2-etil) tetraidro-7, 8, 9,
| |10 trimetil-6, 6,
2. |DMHP |9 6H-dibenzo (b, d)pirano
---------------------------------------------------------------------
3. |DMT |N,N-dimetiltriptamina
---------------------------------------------------------------------
| |(+)-N, N-dietillisergamide
| |(dietilamide dell'acido
4.(+)-LISERGIDE|LSD, LSD-25 |destro-lisergico)
---------------------------------------------------------------------
| |3, 4,
5. |mescalina |5-trimetossifenetilamina
---------------------------------------------------------------------
| |1-idrossi-3-n-esil-7, 8,
| |9, 10, tetraidro-6, 6,
| |9-trimetil-6H-dibenzo (b,
6. |paraesil |d) pirano
---------------------------------------------------------------------
| |3-(2-dimetilaminoetil)-
7. |psilocina |4-idrossi indolo
---------------------------------------------------------------------
| |estere fosforico della
| |4-idrossi-N,
8.PSILOCIBINA | |N-dimetil-triptamina
---------------------------------------------------------------------
| |2-amino 2-(2, 5-dimetossi4
9. |STP, DOM |metil) fenilpropano
---------------------------------------------------------------------
| |1-idrossi-3-pentil-6ª, 7,
| |10, lOa-tetraidro-6, 6,
|tetraidrocannabinoli, |9-trimetil-6H-dibenzo (b,
10. |tutti gli isomeri |d) pirano

Elenco-Tabella II



ELENCO DELLE SOSTANZE ISCRITTE NELLA TABELLA II

DCI Altre denominazioni comuni o usuali Denominazione chimica
1. AMFETAMINA (±)-2-amino 1-fenil propano
2. DESAMFETAMINA (+)-2-amino l-fenil propano
3. METAMFETAMINA (+)-2-metilamino 1-fenil propano
4. METILFENIDATO 2-fenil 2-(2-piperidil) acetato di metile
5. FENCICLIDINA 1-(1-fenilcicloesil) piperidina

Elenco-Tabella III



ELENCO DELLE SOSTANZE ISCRITTE NELLA TABELLA III

DCI Altre denominazioni comuni o usuali Denominazione chimica
1. AMOBARBITALE acido 5-etil 5-(3-metil butil) barbiturico
2. CICLOBARBITALE acido 5-(1-cicloesene 1-il) 5-etil barbiturico
3. GLUTETIMIDE 2-etil 2-fenil glutanimide
4. PENTOBARBITALE acido 5-etil 5-(1-metil butil) barbiturico

Elenco-Tabella IV

ELENCO DELLE SOSTANZE ISCRITTE NELLA TABELLA IV



Parte di provvedimento in formato grafico