Adesione ai protocolli del 1979 per la quinta proroga della convenzione sul commercio del grano e della convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 25 aprile 1979, e loro esecuzione.
Art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nei protocolli.
PROTOCOLLI DEL 1979 RELATIVI ALLA QUINTA PROROGA DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO DEL GRANO E DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'AIUTO ALIMENTARE, CHE COSTITUISCONO L'ACCORDO INTERNAZIONALE SUL GRANO DEL 1971
PREAMBOLO
La Conferenza, riunitasi per stabilire il testo dei protocolli del 1979, relativi alla quinta proroga delle convenzioni che costituiscono l'Accordo internazionale sul grano del 1971,
considerando che l'Accordo internazionale sul grano del 1949 e' stato riveduto, ricondotto o prorogato negli anni 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1976 e 1978,
considerando che l'Accordo internazionale sul grano del 1971, costituito da due strumenti giuridici distinti: la convenzione sul commercio del grano del 1971 e la convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971, entrambe nuovamente prorogate nel 1978 mediante apposito protocollo, giunge a scadenza il 30 giugno 1979,
ha fissato il testo dei protocolli del 1979 relativi alla quinta proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 e alla quinta proroga della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971.
PROTOCOLLO DEL 1979 RELATIVO ALLA QUINTA PROROGA DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO DEL GRANO DEL 1971
I Governi parti contraenti del presente protocollo,
considerando che la convenzione sul commercio del grano del 1971 (qui di seguito denominata "la convenzione") facente parte dell'Accordo internazionale sul grano del 1971, che e' stato prorogato nuovamente mediante protocollo nel 1978, scade il 30 giugno 1979,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Proroga, scadenza e denuncia della convenzione
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente protocollo, la convenzione restera' in vigore tra le parti contraenti di detto protocollo fino al 30 giugno 1981, restando tuttavia inteso che, se un nuovo accordo internazionale sul grano entrera' in vigore anteriormente al 30 giugno 1981, il protocollo in questione restera' in vigore soltanto fino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo.
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nei protocolli.
PROTOCOLLI DEL 1979 RELATIVI ALLA QUINTA PROROGA DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO DEL GRANO E DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'AIUTO ALIMENTARE, CHE COSTITUISCONO L'ACCORDO INTERNAZIONALE SUL GRANO DEL 1971
PREAMBOLO
La Conferenza, riunitasi per stabilire il testo dei protocolli del 1979, relativi alla quinta proroga delle convenzioni che costituiscono l'Accordo internazionale sul grano del 1971,
considerando che l'Accordo internazionale sul grano del 1949 e' stato riveduto, ricondotto o prorogato negli anni 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1976 e 1978,
considerando che l'Accordo internazionale sul grano del 1971, costituito da due strumenti giuridici distinti: la convenzione sul commercio del grano del 1971 e la convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971, entrambe nuovamente prorogate nel 1978 mediante apposito protocollo, giunge a scadenza il 30 giugno 1979,
ha fissato il testo dei protocolli del 1979 relativi alla quinta proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 e alla quinta proroga della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971.
PROTOCOLLO DEL 1979 RELATIVO ALLA QUINTA PROROGA DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO DEL GRANO DEL 1971
I Governi parti contraenti del presente protocollo,
considerando che la convenzione sul commercio del grano del 1971 (qui di seguito denominata "la convenzione") facente parte dell'Accordo internazionale sul grano del 1971, che e' stato prorogato nuovamente mediante protocollo nel 1978, scade il 30 giugno 1979,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Proroga, scadenza e denuncia della convenzione
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente protocollo, la convenzione restera' in vigore tra le parti contraenti di detto protocollo fino al 30 giugno 1981, restando tuttavia inteso che, se un nuovo accordo internazionale sul grano entrera' in vigore anteriormente al 30 giugno 1981, il protocollo in questione restera' in vigore soltanto fino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo.