Disposizioni concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per il quinquennio 1981-85, e' autorizzata a provvedere, ai sensi della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni ed integrazioni, all'impianto di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comune di nuova istituzione nonche' nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani.
Art. 2.
Gli impianti dei collegamenti telefonici vengono eseguiti nelle localita' che risultino in possesso dei requisiti prescritti e per le quali sia gia' stata presentata regolare domanda da parte dei comuni interessati, a norma dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 28 marzo 1973, n. 86.
Gli impianti medesimi vengono, altresi', eseguiti nelle localita' per le quali sia inoltrata analoga domanda entro il periodo di validita' della presente legge, dopo l'attuazione dei collegamenti indicati nel precedente comma.
Art. 3.
I posti telefonici pubblici possono essere affidati in gestione ai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile ed ubicati in locali da loro utilizzati.
Nei casi in cui, previo accertamento dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, tale possibilita' non sussiste, i collegamenti telefonici possono essere realizzati anche mediante l'installazione di telefoni a prepagamento in cabine a disposizione del pubblico.
Art. 4.
Per l'esecuzione degli impianti di cui alla presente legge e' autorizzata la complessiva spesa di lire 18 miliardi, ripartita negli anni dal 1981 al 1985, di cui lire 2 miliardi da iscrivere nel bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nell'anno 1981.
Le quote di spesa da iscrivere in bilancio negli anni successivi saranno determinate annualmente con la legge finanziaria.
Almeno i due terzi della predetta autorizzazione di spesa devono essere destinati all'impianto di collegamenti telefonici di frazioni e nuclei abitati dell'Italia meridionale, delle zone dichiarate economicamente depresse, nonche' delle zone definite montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni.
Il piano dei lavori e' approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e del consiglio di amministrazione.
Art. 5.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno 1981 e per gli anni successivi, con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa della Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno 1981 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 maggio 1981
PERTINI FORLANI - DI GIESI - ANDREATTA - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: SARTI