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Proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'impianto di collegamenti telefonici delle frazioni di comune e nuclei abitati.

Art. 1.


Le disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comune di nuova istituzione, sono prorogate fino a tutto il 1975, con le aggiunte e varianti di cui agli articoli seguenti.