N NORME. red.it

Disposizioni concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani.

Art. 1.


L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per il quinquennio 1981-85, e' autorizzata a provvedere, ai sensi della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni ed integrazioni, all'impianto di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comune di nuova istituzione nonche' nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani.