Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia per la proroga al 31 dicembre 1979 dell'accordo di pesca firmato a Belgrado il 15 giugno 1973.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.