Modifiche alla disciplina dell'indennita' integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia.
Art. 1.
A parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, le variazioni nella misura della indennita' integrativa speciale mensile spettante al personale statale in attivita' di servizio ed in quiescenza sono apportate ogni semestre, con decreto del Ministro per il tesoro, con effetto dal 1 gennaio e dal 1 luglio di ogni anno, sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica, con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1974 considerato uguale a 100, e valutati ai fini dell'indennita' di contingenza del settore dell'industria e commercio per i due trimestri compresi, rispettivamente, nei precedenti periodi 1 maggio-31 ottobre e 1 novembre-30 aprile.
Il nuovo sistema di determinazione dei punti di variazione dell'indice del costo della vita, ai fini dell'indennita' integrativa speciale, si applica a decorrere dal semestre 1 novembre 1974-30 aprile 1975.
Per ogni punto di variazione in aumento o in diminuzione, riferita ai semestri sottoelencati, l'indennita' integrativa speciale e', rispettivamente, maggiorata o ridotta per il personale in attivita' di servizio dell'importo lordo a fianco indicato, rapportato all'80 per cento per il personale in quiescenza:
semestre 1 novembre 1974-30 aprile 1975, L. 1.008;
semestre 1 maggio-31 ottobre 1975, L. 1.008;
semestre 1 novembre 1975-30 aprile 1976, L. 1.260;
semestre 1 maggio-31 ottobre 1976, L. 1.512;
semestre 1 novembre 1976-30 aprile 1977, L. 1.764;
semestre 1 maggio-31 ottobre 1977, L. 2.016;
semestre 1 novembre 1977-30 aprile 1978 e semestri successivi, L.
2.389.