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Modifica degli articoli 156, 160, 758 e 760 del codice della navigazione.

Art. 2.


Il terzo comma dell'articolo 160 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Tuttavia la demolizione puo' essere senz'altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro italiano navale o dall'Ispettorato compartimentale e all'estero dall'autorita' consolare, ovvero quando sia stata depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e modalita' previste nel quarto e quinto comma dell'articolo 156".