Modifica degli articoli 156, 160, 758 e 760 del codice della navigazione.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Dopo il terzo comma dell'articolo 156 del codice della navigazione sono inseriti i seguenti:
"In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, il Ministro puo' concedere l'autorizzazione a dismettere la bandiera anche prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente alla assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al deposito di fidejussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione marittima o di quella dei trasporti. La fidejussione e' vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 552 e 556, nonche' degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma.
Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello dei trasporti, sono stabilite in via generale le modalita' in base alle quali puo' essere presentata la fidejussione di cui al precedente comma".
Art. 2.
Il terzo comma dell'articolo 160 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Tuttavia la demolizione puo' essere senz'altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro italiano navale o dall'Ispettorato compartimentale e all'estero dall'autorita' consolare, ovvero quando sia stata depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e modalita' previste nel quarto e quinto comma dell'articolo 156".
Art. 3.
All'articolo 758 del codice della navigazione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, il Ministro puo' concedere l'autorizzazione per la cancellazione dell'aeromobile dal registro di iscrizione anche prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dai registri, e al deposito di fidejussione bancaria, a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei trasporti. La fidejussione e' vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 556 e 1023 nonche' degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma.
Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite in via generale le modalita' in base alle quali puo' essere presentata la fidejussione di cui al precedente comma".
Art. 4.
Il terzo comma dell'articolo 760 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Tuttavia la demolizione puo' essere senz'altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro aeronautico italiano e all'estero dall'autorita' consolare, ovvero quando sia stata depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e modalita' previste dal quinto e sesto comma dell'articolo 758".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 aprile 1981
PERTINI FORLANI - COMPAGNA - FORMICA - SARTI Visto, il Guardasigilli: SARTI