Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 145, 146 e 147, adottate a Ginevra il 28 e 29 ottobre 1976 dalla 62ª sessione della Conferenza Internazionale del lavoro.
Art. 4
ARTICOLO 4.
1. La gente di mare che abbia effettuato, nel corso di un determinato anno, un periodo di servizio di una durata inferiore al periodo richiesto per avere diritto alla totalita' del congedo prescritto dal precedente articolo, avra' diritto, per il detto anno ad un congedo annuale retribuito di una durata proporzionalmente ridotta.
2. Ai fini della presente Convenzione, il termine "anno" si riferisce ad un anno civile od ogni periodo della stessa durata.
1. La gente di mare che abbia effettuato, nel corso di un determinato anno, un periodo di servizio di una durata inferiore al periodo richiesto per avere diritto alla totalita' del congedo prescritto dal precedente articolo, avra' diritto, per il detto anno ad un congedo annuale retribuito di una durata proporzionalmente ridotta.
2. Ai fini della presente Convenzione, il termine "anno" si riferisce ad un anno civile od ogni periodo della stessa durata.