Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 145, 146 e 147, adottate a Ginevra il 28 e 29 ottobre 1976 dalla 62ª sessione della Conferenza Internazionale del lavoro.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni, adottate a Ginevra il 28 e il 29 ottobre 1976 dalla 62ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro:
A) 28 ottobre 1976:
n. 145, concernente la continuita' dell'occupazione della gente di mare.
B) 29 ottobre 1976:
n. 146, concernente le ferie annuali retribuite per i marittimi;
n. 147, concernente le norme minime da osservare sulle navi mercantili.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 9, 16 e 6 delle convenzioni stesse.
Convention 145
Art. 1
CONVENZIONE N. 145
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE sulla continuita' dell'impiego della gente di mare
La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e riunitasi il 13 ottobre 1976, nella sua sessantaduesima sessione,
Avendo notati i termini della parte IV (Regolarita' dell'impiego e del reddito) della raccomandazione sull'impiego della gente di mare (evoluzione tecnica), del 1970,
Dopo aver deciso di adottare varie proposte relative alla continuita' dell'impiego della gente di mare, problema che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione,
Dopo aver deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale, adotta in questo venticinquesimo giorno di ottobre millenovecentosettantasei, la seguente convenzione che sara' denominata Convenzione sulla continuita' dell'impiego (gente di mare) del 1976.
ARTICOLO 1.
1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono disponibili regolarmente per un lavoro da gente di mare e che derivano il loro principale reddito annuo da tale lavoro.
2. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "gente di mare" indica le persone definite tali dalla legislazione o dalle pratiche nazionali o da convenzioni collettive e che siano abitualmente ingaggiate quali membri dell'equipaggio a bordo di una imbarcazione marittima diversa da:
a) una nave da guerra;
b) una nave adibita alla pesca o ad operazioni direttamente connesse ad essa, alla caccia alla balena o ad operazioni simili.
3. La legislazione nazionale determinera' quando una nave sara' ritenuta imbarcazione marittima ai fini della presente Convenzione.
4. Le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate devono essere consultare al momento della elaborazione e della revisione delle definizioni stabilite in base ai precedenti paragrafi 2 e 3 o parteciparvi in altro modo.
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE sulla continuita' dell'impiego della gente di mare
La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e riunitasi il 13 ottobre 1976, nella sua sessantaduesima sessione,
Avendo notati i termini della parte IV (Regolarita' dell'impiego e del reddito) della raccomandazione sull'impiego della gente di mare (evoluzione tecnica), del 1970,
Dopo aver deciso di adottare varie proposte relative alla continuita' dell'impiego della gente di mare, problema che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione,
Dopo aver deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale, adotta in questo venticinquesimo giorno di ottobre millenovecentosettantasei, la seguente convenzione che sara' denominata Convenzione sulla continuita' dell'impiego (gente di mare) del 1976.
ARTICOLO 1.
1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono disponibili regolarmente per un lavoro da gente di mare e che derivano il loro principale reddito annuo da tale lavoro.
2. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "gente di mare" indica le persone definite tali dalla legislazione o dalle pratiche nazionali o da convenzioni collettive e che siano abitualmente ingaggiate quali membri dell'equipaggio a bordo di una imbarcazione marittima diversa da:
a) una nave da guerra;
b) una nave adibita alla pesca o ad operazioni direttamente connesse ad essa, alla caccia alla balena o ad operazioni simili.
3. La legislazione nazionale determinera' quando una nave sara' ritenuta imbarcazione marittima ai fini della presente Convenzione.
4. Le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate devono essere consultare al momento della elaborazione e della revisione delle definizioni stabilite in base ai precedenti paragrafi 2 e 3 o parteciparvi in altro modo.
Art. 2
ARTICOLO 2.
1. In ogni Stato Membro ove esista una attivita' marittima spetta alla politica nazionale incoraggiare tutti gli ambienti interessati ad assicurare alla gente di mare qualificata, nella misura del possibile, un impiego continuo o regolare e, cosi' facendo, di fornire agli armatori una manodopera stabile e competente.
2. Deve essere compiuto ogni sforzo per assicurare alla gente di mare, sia un minimo di periodi di impiego, che un minimo di reddito o una indennita' pecuniaria la cui entita' e natura dipenderanno dalla situazione economica e sociale del paese in questione.
1. In ogni Stato Membro ove esista una attivita' marittima spetta alla politica nazionale incoraggiare tutti gli ambienti interessati ad assicurare alla gente di mare qualificata, nella misura del possibile, un impiego continuo o regolare e, cosi' facendo, di fornire agli armatori una manodopera stabile e competente.
2. Deve essere compiuto ogni sforzo per assicurare alla gente di mare, sia un minimo di periodi di impiego, che un minimo di reddito o una indennita' pecuniaria la cui entita' e natura dipenderanno dalla situazione economica e sociale del paese in questione.
Art. 3
ARTICOLO 3.
Fra le misure che permettono di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente Convenzione potranno figurare:
a) sia dei contratti che degli accordi che prevedano l'impiego continuo o regolare al servizio di una impresa di navigazione o di una societa' di armatori.
b) sia delle disposizioni tendenti ad assicurare la regolarizzazione dell'impiego grazie alla redazione ed alla tenuta di registri per categoria di gente di mare qualificata.
Fra le misure che permettono di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente Convenzione potranno figurare:
a) sia dei contratti che degli accordi che prevedano l'impiego continuo o regolare al servizio di una impresa di navigazione o di una societa' di armatori.
b) sia delle disposizioni tendenti ad assicurare la regolarizzazione dell'impiego grazie alla redazione ed alla tenuta di registri per categoria di gente di mare qualificata.
Art. 4
ARTICOLO 4.
1. Quando la continuita' dell'impiego della gente di mare non dipende che dalla redazione e dalla tenuta di registri o di liste, tali registri e tali liste devono comprendere tutte le categorie professionali di gente di mare secondo le modalita' che la legislazione le pratiche nazionali e le convenzioni collettive determineranno.
2. La gente di mare iscritta su di un tale registro o su di una tale lista avra' priorita' d'ingaggio per la navigazione.
3. La gente di mare iscritta su di un tale registro o su di una tale lista dovra' tenersi pronta a lavorare secondo le modalita' che la legislazione o le pratiche nazionali o le convenzioni collettive determineranno.
1. Quando la continuita' dell'impiego della gente di mare non dipende che dalla redazione e dalla tenuta di registri o di liste, tali registri e tali liste devono comprendere tutte le categorie professionali di gente di mare secondo le modalita' che la legislazione le pratiche nazionali e le convenzioni collettive determineranno.
2. La gente di mare iscritta su di un tale registro o su di una tale lista avra' priorita' d'ingaggio per la navigazione.
3. La gente di mare iscritta su di un tale registro o su di una tale lista dovra' tenersi pronta a lavorare secondo le modalita' che la legislazione o le pratiche nazionali o le convenzioni collettive determineranno.
Art. 5
ARTICOLO 5.
1. Nella misura in cui lo permette la legislazione nazionale, l'effettivo dei registri e delle liste di gente di mare viene rivisto periodicamente al fine di essere determinato ad un livello corrispondente alle necessita' dell'attivita' marittima.
2. Quando si rende necessaria una riduzione dell'effettivo di un tale registro o di una tale lista, verra' adottata ogni misura utile allo scopo di prevenire o di attenuare gli effetti pregiudizievoli alla gente di mare, tenuto conto della situazione economica e sociale del paese in questione.
1. Nella misura in cui lo permette la legislazione nazionale, l'effettivo dei registri e delle liste di gente di mare viene rivisto periodicamente al fine di essere determinato ad un livello corrispondente alle necessita' dell'attivita' marittima.
2. Quando si rende necessaria una riduzione dell'effettivo di un tale registro o di una tale lista, verra' adottata ogni misura utile allo scopo di prevenire o di attenuare gli effetti pregiudizievoli alla gente di mare, tenuto conto della situazione economica e sociale del paese in questione.
Art. 6
ARTICOLO 6.
Ogni Stato Membro fara' in modo che siano applicate alla gente di mare le norme appropriate concernenti la sicurezza, l'igiene, il benessere e la formazione professionale dei lavoratori.
Ogni Stato Membro fara' in modo che siano applicate alla gente di mare le norme appropriate concernenti la sicurezza, l'igiene, il benessere e la formazione professionale dei lavoratori.
Art. 7
ARTICOLO 7.
Nella misura in cui non vengono messe in applicazione mediante convenzioni collettive, sentenze arbitrali o in ogni altro modo conforme alla pratica nazionale, le disposizioni della presente convenzione devono essere applicate dalla legislazione nazionale.
Nella misura in cui non vengono messe in applicazione mediante convenzioni collettive, sentenze arbitrali o in ogni altro modo conforme alla pratica nazionale, le disposizioni della presente convenzione devono essere applicate dalla legislazione nazionale.
Art. 8
ARTICOLO 8.
Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.
Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.
Art. 9
ARTICOLO 9.
1. La presente Convenzione vincolera' unicamente i Membri della Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. La Convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito la Convenzione entrera' in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la data in cui ne sara' stata registrata la ratifica.
1. La presente Convenzione vincolera' unicamente i Membri della Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. La Convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito la Convenzione entrera' in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la data in cui ne sara' stata registrata la ratifica.
Art. 10
ARTICOLO 10.
1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione puo' denunciarla allo spirare di un periodo di dieci anni successivi alla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto indirizzato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denuncia avra' efficacia un anno dopo la registrazione.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro un termine di un anno dopo lo spirare del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente non fara' uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo sara' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni o, in seguito, potra' denunciare la presente Convenzione allo spirare di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.
1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione puo' denunciarla allo spirare di un periodo di dieci anni successivi alla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto indirizzato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denuncia avra' efficacia un anno dopo la registrazione.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro un termine di un anno dopo lo spirare del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente non fara' uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo sara' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni o, in seguito, potra' denunciare la presente Convenzione allo spirare di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.
Art. 11
ARTICOLO 11.
1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli verranno comunicate dai membri dell'Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore generale richiamera' l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore.
1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli verranno comunicate dai membri dell'Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore generale richiamera' l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore.
Art. 12
ARTICOLO 12.
Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete circa tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che avra' registrato in conformita' degli articoli precedenti.
Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete circa tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che avra' registrato in conformita' degli articoli precedenti.
Art. 13
ARTICOLO 13.
Tutte le volte che lo riterra' opportuno, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale un rapporto stilla applicazione della presente Convenzione e studiera' se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza il problema della sua revisione totale o parziale.
Tutte le volte che lo riterra' opportuno, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale un rapporto stilla applicazione della presente Convenzione e studiera' se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza il problema della sua revisione totale o parziale.
Art. 14
ARTICOLO 14.
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova Convenzione che comporti una revisione totale o parziale della presente Convenzione, e, a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di un membro della nuova Convenzione di revisione, comporterebbe, ipso jure, nonostante il precedente articolo 10, denuncia immediata della presente Convenzione con la riserva che la nuova Convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserebbe di restare aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente Convenzione resterebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la Convenzione di revisione.
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova Convenzione che comporti una revisione totale o parziale della presente Convenzione, e, a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di un membro della nuova Convenzione di revisione, comporterebbe, ipso jure, nonostante il precedente articolo 10, denuncia immediata della presente Convenzione con la riserva che la nuova Convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserebbe di restare aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente Convenzione resterebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la Convenzione di revisione.
Art. 15
ARTICOLO 15.
La versione francese ed inglese della presente Convenzione fanno ugualmente fede.
Il testo che precede e' il testo autentico della Convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nella sua sessantaduesima sessione che si e' tenuta a Ginevra e che e' stata dichiarata chiusa il 29 ottobre 1976.
IN FEDE DI CHE, hanno apposto la propria firma, in questo undicesimo giorno di novembre 1976.
Il Presidente della Conferenza
MODOLV HAREIDE
il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro
FRANCIS BLANCHARD
La versione francese ed inglese della presente Convenzione fanno ugualmente fede.
Il testo che precede e' il testo autentico della Convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nella sua sessantaduesima sessione che si e' tenuta a Ginevra e che e' stata dichiarata chiusa il 29 ottobre 1976.
IN FEDE DI CHE, hanno apposto la propria firma, in questo undicesimo giorno di novembre 1976.
Il Presidente della Conferenza
MODOLV HAREIDE
il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro
FRANCIS BLANCHARD
Convention 146
Art. 1
CONVENZIONE N. 146
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE sul congedo pagato annuale della gente di mare
La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e riunitasi il 13 ottobre 1976, nella sua sessantuduesima sessione;
Dopo avere deciso di adottare varie proposte relative alla revisione della Convenzione (n. 91) dei congedi pagati dei marinai (riveduta), del 1949, alla luce della Convenzione (n. 132) sui congedi pagati (riveduta), del 1970, senza per tanto limitarsi necessariamente a tale testo; problema che costituisce il secondo punto all'ordine del giorno;
Dopo avere deciso che tali proposte prenderanno la forma di una convenzione internazionale,
adotta, questo ventinovesimo giorno di ottobre millenovecentosettantasei, la seguente convenzione, che sara' denominata Convenzione sui congedi pagati annuali (gente di mare), del 1976:
ARTICOLO 1.
Nella misura in cui non siano applicate, sia mediante convenzioni collettive, sentenze arbitrali o decisioni giudiziarie, sia mediante organismi ufficiali concernenti la fissazione dei salari, sia in ogni altro modo conforme alla pratica nazionale e che appaia appropriato, tenuto conto delle condizioni proprie di ciascun paese, le disposizioni della presente Convenzione dovranno essere applicate dalla legislazione nazionale.
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE sul congedo pagato annuale della gente di mare
La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e riunitasi il 13 ottobre 1976, nella sua sessantuduesima sessione;
Dopo avere deciso di adottare varie proposte relative alla revisione della Convenzione (n. 91) dei congedi pagati dei marinai (riveduta), del 1949, alla luce della Convenzione (n. 132) sui congedi pagati (riveduta), del 1970, senza per tanto limitarsi necessariamente a tale testo; problema che costituisce il secondo punto all'ordine del giorno;
Dopo avere deciso che tali proposte prenderanno la forma di una convenzione internazionale,
adotta, questo ventinovesimo giorno di ottobre millenovecentosettantasei, la seguente convenzione, che sara' denominata Convenzione sui congedi pagati annuali (gente di mare), del 1976:
ARTICOLO 1.
Nella misura in cui non siano applicate, sia mediante convenzioni collettive, sentenze arbitrali o decisioni giudiziarie, sia mediante organismi ufficiali concernenti la fissazione dei salari, sia in ogni altro modo conforme alla pratica nazionale e che appaia appropriato, tenuto conto delle condizioni proprie di ciascun paese, le disposizioni della presente Convenzione dovranno essere applicate dalla legislazione nazionale.
Art. 2
ARTICOLO 2.
1. La presente Convenzione si applica a tutte le persone impiegate in qualita' di gente di mare.
2. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "gente di mare" indica le persone impiegate in una qualunque funzione a bordo di una imbarcazione marittima immatricolata nel territorio di uno Stato che abbia ratificato la presente Convenzione, diversa da:
a) una nave da guerra;
b) una nave adibita alla pesca o ad operazioni direttamente connesse ad essa, alla caccia alla balena o ad operazioni simili.
3. La legislazione nazionale determinera' quali navi sono ritenute imbarcazioni marittime ai fini della presente Convenzione, previa consultazione delle organizzazioni di armatori e di gente di mare interessate, ove esistano in materia.
4. Ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione puo', previa consultazione con le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate, ove esistano, estendere il proprio campo di applicazione con le modifiche rese necessarie dalle condizioni proprie all'industria interessata, alle persone escluse dalla definizione di gente di mare dal comma b) del paragrafo 2, o ad alcune categorie di queste ultime.
5. Ogni Membro che, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, estenda il campo di applicazione della presente Convenzione, dovra' specificare in una dichiarazione allegata a detta ratifica le categorie previste da tale estensione e, ove occorra, le modifiche che si saranno rese necessarie.
6. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione puo' inoltre notificare ulteriormente al Direttore generale dell'ufficio internazionale del lavoro, mediante una dichiarazione, di estendere il campo di applicazione della Convenzione ad altre categorie diverse da quelle specificate al momento della ratifica.
7. Nella misura in cui sia necessario, l'autorita' competente od ogni altro organismo appropriato di ciascun paese potra', previa consultazione delle organizzazioni di armatori e gente di mare interessate, ove esistano, adottare delle misure al fine di escludere dall'applicazione della presente Convenzione delle categorie limitate di persone impiegate a bordo di imbarcazioni marittime.
8. Ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione dovra', nel primo rapporto sull'applicazione di quest'ultima che e' tenuto a presentare in base all'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro indicare con motivi a sostegno, le categorie che siano state oggetto di una esclusione in applicazione dei paragrafi 3 e 7 del presente Articolo, nonche' esporre nei rapporti successivi, lo stato della propria legislazione e della propria pratica nei confronti delle suddette categorie, precisando in quale misura si sia data seguito o ci si proponga di dare seguito alla presente Convenzione per quanto attiene alle categorie in questione.
1. La presente Convenzione si applica a tutte le persone impiegate in qualita' di gente di mare.
2. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "gente di mare" indica le persone impiegate in una qualunque funzione a bordo di una imbarcazione marittima immatricolata nel territorio di uno Stato che abbia ratificato la presente Convenzione, diversa da:
a) una nave da guerra;
b) una nave adibita alla pesca o ad operazioni direttamente connesse ad essa, alla caccia alla balena o ad operazioni simili.
3. La legislazione nazionale determinera' quali navi sono ritenute imbarcazioni marittime ai fini della presente Convenzione, previa consultazione delle organizzazioni di armatori e di gente di mare interessate, ove esistano in materia.
4. Ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione puo', previa consultazione con le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate, ove esistano, estendere il proprio campo di applicazione con le modifiche rese necessarie dalle condizioni proprie all'industria interessata, alle persone escluse dalla definizione di gente di mare dal comma b) del paragrafo 2, o ad alcune categorie di queste ultime.
5. Ogni Membro che, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, estenda il campo di applicazione della presente Convenzione, dovra' specificare in una dichiarazione allegata a detta ratifica le categorie previste da tale estensione e, ove occorra, le modifiche che si saranno rese necessarie.
6. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione puo' inoltre notificare ulteriormente al Direttore generale dell'ufficio internazionale del lavoro, mediante una dichiarazione, di estendere il campo di applicazione della Convenzione ad altre categorie diverse da quelle specificate al momento della ratifica.
7. Nella misura in cui sia necessario, l'autorita' competente od ogni altro organismo appropriato di ciascun paese potra', previa consultazione delle organizzazioni di armatori e gente di mare interessate, ove esistano, adottare delle misure al fine di escludere dall'applicazione della presente Convenzione delle categorie limitate di persone impiegate a bordo di imbarcazioni marittime.
8. Ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione dovra', nel primo rapporto sull'applicazione di quest'ultima che e' tenuto a presentare in base all'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro indicare con motivi a sostegno, le categorie che siano state oggetto di una esclusione in applicazione dei paragrafi 3 e 7 del presente Articolo, nonche' esporre nei rapporti successivi, lo stato della propria legislazione e della propria pratica nei confronti delle suddette categorie, precisando in quale misura si sia data seguito o ci si proponga di dare seguito alla presente Convenzione per quanto attiene alle categorie in questione.
Art. 3
ARTICOLO 3.
1. La gente di mare alla quale si applica la presente Convenzione avra' diritto ad un congedo pagato annuale di una durata minima determinata.
2. Ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione dovra' specificare la durata del congedo annuale in una dichiarazione allegata alla propria ratifica.
3. La durata del congedo non dovra' in nessun caso essere inferiore a trenta giorni civili per un anno di servizio.
4. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione potra' informare il Direttore generale dell'ufficio internazionale del Lavoro, mediante una successiva dichiarazione, che aumenta la durata del congedo specificata al momento della propria ratifica.
1. La gente di mare alla quale si applica la presente Convenzione avra' diritto ad un congedo pagato annuale di una durata minima determinata.
2. Ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione dovra' specificare la durata del congedo annuale in una dichiarazione allegata alla propria ratifica.
3. La durata del congedo non dovra' in nessun caso essere inferiore a trenta giorni civili per un anno di servizio.
4. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione potra' informare il Direttore generale dell'ufficio internazionale del Lavoro, mediante una successiva dichiarazione, che aumenta la durata del congedo specificata al momento della propria ratifica.
Art. 4
ARTICOLO 4.
1. La gente di mare che abbia effettuato, nel corso di un determinato anno, un periodo di servizio di una durata inferiore al periodo richiesto per avere diritto alla totalita' del congedo prescritto dal precedente articolo, avra' diritto, per il detto anno ad un congedo annuale retribuito di una durata proporzionalmente ridotta.
2. Ai fini della presente Convenzione, il termine "anno" si riferisce ad un anno civile od ogni periodo della stessa durata.
1. La gente di mare che abbia effettuato, nel corso di un determinato anno, un periodo di servizio di una durata inferiore al periodo richiesto per avere diritto alla totalita' del congedo prescritto dal precedente articolo, avra' diritto, per il detto anno ad un congedo annuale retribuito di una durata proporzionalmente ridotta.
2. Ai fini della presente Convenzione, il termine "anno" si riferisce ad un anno civile od ogni periodo della stessa durata.
Art. 5
ARTICOLO 5.
1. Il modo di calcolare il periodo di servizio, ai fini di determinare il diritto al congedo, verra' fissato dalla autorita' competente o dall'organismo appropriato di ciascun paese.
2. Alle condizioni che verranno determinate dall'autorita' competente o dall'organismo appropriato di ciascun paese, il servizio effettuato al di fuori del controllo marittimo di impiego verra' conteggiato nel periodo di servizio.
3. In condizioni che verranno determinate dall'autorita' competente o dall'organismo appropriato di ciascun paese, le assenze dal lavoro per partecipare ad un corso convenuto di formazione professionale marittima o per motivi indipendenti dalla volonta' della gente di mare interessata, quali le assenze dovute a malattia, ad incidenti o a maternita', verranno conteggiate nel periodo di servizio.
1. Il modo di calcolare il periodo di servizio, ai fini di determinare il diritto al congedo, verra' fissato dalla autorita' competente o dall'organismo appropriato di ciascun paese.
2. Alle condizioni che verranno determinate dall'autorita' competente o dall'organismo appropriato di ciascun paese, il servizio effettuato al di fuori del controllo marittimo di impiego verra' conteggiato nel periodo di servizio.
3. In condizioni che verranno determinate dall'autorita' competente o dall'organismo appropriato di ciascun paese, le assenze dal lavoro per partecipare ad un corso convenuto di formazione professionale marittima o per motivi indipendenti dalla volonta' della gente di mare interessata, quali le assenze dovute a malattia, ad incidenti o a maternita', verranno conteggiate nel periodo di servizio.
Art. 6
ARTICOLO 6.
Non verranno conteggiati nel congedo pagato annuale minimo prescritto dal paragrafo 3 dell'articolo 3 della presente Convenzione:
a) i giorni festivi ufficiali e consuetudinari riconosciuti come tali nel paese di bandiera, sia che siano compresi o meno nel periodo di congedo pagato annuale;
b) i periodi di incapacita' lavorativa risultanti da malattia, incidenti o maternita', alle condizioni che verranno determinate dalla autorita' competente o dall'organismo appropriato di ciascun paese;
c) le autorizzazioni temporanee ad assenze a terra accordate alla gente di mare durante il contratto di impiego;
d) i congedi compensativi di qualsiasi natura, alle condizioni che verranno determinate dall'autorita' competente o dall'organismo appropriato di ciascun paese.
Non verranno conteggiati nel congedo pagato annuale minimo prescritto dal paragrafo 3 dell'articolo 3 della presente Convenzione:
a) i giorni festivi ufficiali e consuetudinari riconosciuti come tali nel paese di bandiera, sia che siano compresi o meno nel periodo di congedo pagato annuale;
b) i periodi di incapacita' lavorativa risultanti da malattia, incidenti o maternita', alle condizioni che verranno determinate dalla autorita' competente o dall'organismo appropriato di ciascun paese;
c) le autorizzazioni temporanee ad assenze a terra accordate alla gente di mare durante il contratto di impiego;
d) i congedi compensativi di qualsiasi natura, alle condizioni che verranno determinate dall'autorita' competente o dall'organismo appropriato di ciascun paese.
Art. 7
ARTICOLO 7.
1. La gente di mare che usufruisca del congedo previsto dalla presente Convenzione deve, per tutta la durata di detto congedo, ricevere almeno la propria rimunerazione normale (ivi compreso, ove tale rimunerazione comporti delle prestazioni in natura, il contro valore in moneta di queste ultime), calcolata secondo il metodo determinato dall'autorita' competente o dall'organismo appropriato di ciascun paese.
2. Gli ammontari dovuti in base al precedente paragrafo i dovranno essere versati alla gente di mare prima del loro congedo, a meno che non venga disposto altrimenti dalla legislazione nazionale o da un accordo che vincoli il datore di lavoro alla detta gente di mare.
3. La gente di mare che lasci il servizio del datore di lavoro o che sia licenziata prima di avere usufruito del congedo che le spetta deve ricevere, per ogni giorno di congedo dovuto la rimunerazione prevista dal paragrafo 1 del presente articolo.
1. La gente di mare che usufruisca del congedo previsto dalla presente Convenzione deve, per tutta la durata di detto congedo, ricevere almeno la propria rimunerazione normale (ivi compreso, ove tale rimunerazione comporti delle prestazioni in natura, il contro valore in moneta di queste ultime), calcolata secondo il metodo determinato dall'autorita' competente o dall'organismo appropriato di ciascun paese.
2. Gli ammontari dovuti in base al precedente paragrafo i dovranno essere versati alla gente di mare prima del loro congedo, a meno che non venga disposto altrimenti dalla legislazione nazionale o da un accordo che vincoli il datore di lavoro alla detta gente di mare.
3. La gente di mare che lasci il servizio del datore di lavoro o che sia licenziata prima di avere usufruito del congedo che le spetta deve ricevere, per ogni giorno di congedo dovuto la rimunerazione prevista dal paragrafo 1 del presente articolo.
Art. 8
ARTICOLO 8.
1. Il frazionamento del congedo pagato annuale o del cumulo di congedi acquisiti nel corso di un anno unitamente ad un congedo successivo potra' essere autorizzato dall'autorita' competente o dall'organismo appropriato di ciascun paese.
2. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 1 del precedente articolo ed a meno che non venga altrimenti convenuto mediante un accordo che vincoli il datore di lavoro alla gente di mare interessata, il congedo pagato annuale prescritto dalla presente convenzione deve consistere in un periodo ininterrotto.
1. Il frazionamento del congedo pagato annuale o del cumulo di congedi acquisiti nel corso di un anno unitamente ad un congedo successivo potra' essere autorizzato dall'autorita' competente o dall'organismo appropriato di ciascun paese.
2. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 1 del precedente articolo ed a meno che non venga altrimenti convenuto mediante un accordo che vincoli il datore di lavoro alla gente di mare interessata, il congedo pagato annuale prescritto dalla presente convenzione deve consistere in un periodo ininterrotto.
Art. 9
ARTICOLO 9.
In casi eccezionali l'autorita' competente o l'organismo appropriato di ciascun paese possono adottare delle disposizioni per sostituire il congedo annuale dovuto in base alla presente Convenzione con un indennita' pecuniaria almeno equivalente alla rimunerazione prevista dall'articolo 7.
In casi eccezionali l'autorita' competente o l'organismo appropriato di ciascun paese possono adottare delle disposizioni per sostituire il congedo annuale dovuto in base alla presente Convenzione con un indennita' pecuniaria almeno equivalente alla rimunerazione prevista dall'articolo 7.
Art. 10
ARTICOLO 10.
1. L'epoca in cui il congedo verra' usufruito, sara' determinata dal datore di lavoro previa consultazione, nella misura del possibile, con l'accordo individuale della gente di mare interessata o dai loro rappresentanti, a meno che questa non venga fissata mediante regolamenti, convenzioni collettive, sentenze arbitrali od ogni altro sistema conforme alla consuetudine nazionale.
2. La gente di mare non potra' essere tenuta, senza il proprio consenso, ad usufruire del congedo annuale che le spetta in un luogo diverso dal luogo di assunzione o di ingaggio, a seconda del luogo piu' vicino al proprio domicilio, a meno che una convenzione collettiva o la legislazione nazionale non dispongano altrimenti.
3. La gente di mare che e' obbligata ad usufruire del proprio congedo annuale quando si trovi in un luogo diverso da quello autorizzato dal paragrafo 2 del presente articolo avra' diritto al trasporto gratuito sino al luogo di ingaggio o di assunzione a seconda di quale sia piu' vicino al domicilio; la propria sussistenza durante il viaggio e le spese in diretto rapporto con tale viaggio saranno a carico del datore di lavoro, e il periodo del viaggio non verra' dedotto dal congedo pagato annuale dovuto alla gente di mare interessata.
1. L'epoca in cui il congedo verra' usufruito, sara' determinata dal datore di lavoro previa consultazione, nella misura del possibile, con l'accordo individuale della gente di mare interessata o dai loro rappresentanti, a meno che questa non venga fissata mediante regolamenti, convenzioni collettive, sentenze arbitrali od ogni altro sistema conforme alla consuetudine nazionale.
2. La gente di mare non potra' essere tenuta, senza il proprio consenso, ad usufruire del congedo annuale che le spetta in un luogo diverso dal luogo di assunzione o di ingaggio, a seconda del luogo piu' vicino al proprio domicilio, a meno che una convenzione collettiva o la legislazione nazionale non dispongano altrimenti.
3. La gente di mare che e' obbligata ad usufruire del proprio congedo annuale quando si trovi in un luogo diverso da quello autorizzato dal paragrafo 2 del presente articolo avra' diritto al trasporto gratuito sino al luogo di ingaggio o di assunzione a seconda di quale sia piu' vicino al domicilio; la propria sussistenza durante il viaggio e le spese in diretto rapporto con tale viaggio saranno a carico del datore di lavoro, e il periodo del viaggio non verra' dedotto dal congedo pagato annuale dovuto alla gente di mare interessata.
Art. 11
ARTICOLO 11.
Sara' considerato nullo e come non avente avuto luogo ogni accordo che verta sull'abbandono del diritto al congedo pagato annuale minimo prescritto dall'articolo 3, paragrafo 3, o, salvo nei casi eccezionali previsti dall'articolo 9 della presente Convenzione, sulla rinuncia a detto congedo.
Sara' considerato nullo e come non avente avuto luogo ogni accordo che verta sull'abbandono del diritto al congedo pagato annuale minimo prescritto dall'articolo 3, paragrafo 3, o, salvo nei casi eccezionali previsti dall'articolo 9 della presente Convenzione, sulla rinuncia a detto congedo.
Art. 12
ARTICOLO 12.
La gente di mare in congedo annuale non sara' richiamata che in casi di estrema urgenza e dopo aver ricevuto un preavviso ragionevole.
La gente di mare in congedo annuale non sara' richiamata che in casi di estrema urgenza e dopo aver ricevuto un preavviso ragionevole.
Art. 13
ARTICOLO 13.
Dovranno essere adottate delle misure efficaci, adattate ai mezzi con i quali viene data efficacia alle disposizioni della presente Convenzione, mediante un'adeguata ispezione od ogni altro sistema, per assicurare la buona applicazione e il rispetto delle norme o disposizioni relative ai congedi pagati.
Dovranno essere adottate delle misure efficaci, adattate ai mezzi con i quali viene data efficacia alle disposizioni della presente Convenzione, mediante un'adeguata ispezione od ogni altro sistema, per assicurare la buona applicazione e il rispetto delle norme o disposizioni relative ai congedi pagati.
Art. 14
ARTICOLO 14.
La presente Convenzione sostituisce la Convenzione dei congedi pagati dei marinai (riveduta), del 1949.
La presente Convenzione sostituisce la Convenzione dei congedi pagati dei marinai (riveduta), del 1949.
Art. 15
ARTICOLO 15.
Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.
Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.
Art. 16
ARTICOLO 16.
1. La presente Convenzione vincolera' unicamente i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la presente Convenzione entrera' in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la data in cui ne sara' stata registrata la ratifica.
1. La presente Convenzione vincolera' unicamente i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la presente Convenzione entrera' in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la data in cui ne sara' stata registrata la ratifica.
Art. 17
ARTICOLO 17.
1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione puo' denunciarla allo spirare di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione mediante un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denuncia avra' effetto un anno dopo tale registrazione.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione che entro un termine di un anno dallo spirare del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non faccia uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo sara' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed, in seguito, potra' denunciare la presente Convenzione allo spirare di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.
1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione puo' denunciarla allo spirare di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione mediante un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denuncia avra' effetto un anno dopo tale registrazione.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione che entro un termine di un anno dallo spirare del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non faccia uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo sara' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed, in seguito, potra' denunciare la presente Convenzione allo spirare di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.
Art. 18
ARTICOLO 18.
1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i Membri della Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dai Membri dell'Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell'organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore generale richiamera' l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore.
1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i Membri della Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dai Membri dell'Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell'organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore generale richiamera' l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore.
Art. 19
ARTICOLO 19.
Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, delle informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche e a tutti gli atti di denuncia che avra' registrati conformemente agli articoli precedenti.
Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, delle informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche e a tutti gli atti di denuncia che avra' registrati conformemente agli articoli precedenti.
Art. 20
ARTICOLO 20.
Ogni volta che lo riterra' necessario, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale, un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminera' se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza il problema della sua revisione totale o parziale.
Ogni volta che lo riterra' necessario, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale, un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminera' se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza il problema della sua revisione totale o parziale.
Art. 21
ARTICOLO 21.
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova Convenzione comportante una revisione totale o parziale della presente Convenzione a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica della nuova convenzione comportante una revisione, da parte di un Membro comporterebbe a pieno diritto, nonostante il precedente articolo 17 la denuncia immediata della presente Convenzione, con la riserva che la nuova convenzione comportante revisione, sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione comportante revisione, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente Convenzione resterebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione riveduta.
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova Convenzione comportante una revisione totale o parziale della presente Convenzione a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica della nuova convenzione comportante una revisione, da parte di un Membro comporterebbe a pieno diritto, nonostante il precedente articolo 17 la denuncia immediata della presente Convenzione, con la riserva che la nuova convenzione comportante revisione, sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione comportante revisione, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente Convenzione resterebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione riveduta.
Art. 22
ARTICOLO 22.
Le versioni francese e inglese del testo della presente Convenzione fanno ugualmente fede.
Il testo che precede e' il testo autentico della Convenzione deliberatamente adottata dalla Conferenza generale della Organizzazione internazionale del Lavoro nella sua sessantaduesima sessione che si e' tenuta a Ginevra e che e' stata dichiarata chiusa il 29 ottobre 1976.
IN FEDE DI CHE hanno apposto le loro firme, in questo undicesimo giorno di novembre 1976.
Il Presidente della Conferenza
MODOLV HAREIDE
Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro
FRANCIS BLANCHARD
Le versioni francese e inglese del testo della presente Convenzione fanno ugualmente fede.
Il testo che precede e' il testo autentico della Convenzione deliberatamente adottata dalla Conferenza generale della Organizzazione internazionale del Lavoro nella sua sessantaduesima sessione che si e' tenuta a Ginevra e che e' stata dichiarata chiusa il 29 ottobre 1976.
IN FEDE DI CHE hanno apposto le loro firme, in questo undicesimo giorno di novembre 1976.
Il Presidente della Conferenza
MODOLV HAREIDE
Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro
FRANCIS BLANCHARD
Convention 147
Art. 1
CONVENZIONE N. 147
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE sulle norme minime da osservare sulle navi mercantili
La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e riunitasi il 13 ottobre 1976 nella sua sessantaduesima sessione;
Ricordando le disposizioni della raccomandazione sull'impiego della gente di mare (navi straniere) del 1958, e quella della raccomandazione sulle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza della gente di mare, del 1958;
Dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative alle navi ove prevalgono condizioni inferiori alle norme, in particolare quelle immatricolate sotto bandiere ombra, problema che costituisce il quinto punto dell'ordine del giorno della sessione;
Dopo aver deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale,
adotta in questo ventinovesimo giorno di ottobre millenovecentosettantasei, la seguente convenzione, che sara' denominata Convenzione sulla marina mercantile (norme minime), del 1976:
ARTICOLO 1.
1. Fatte salve le disposizioni contrarie figuranti nel presente articolo, la presente convenzione si applica ad ogni imbarcazione marittima di proprieta' pubblica o privata, adibita, per fini commerciali, al trasporto di merci o passeggeri od utilizzata ad altri fini commerciali.
2. La legislazione nazionale determinera' quando una nave sara' ritenuta imbarcazione marittima ai fini della presente convenzione.
3. La presente convenzione si applica ai rimorchiatori marittimi.
4. La presente convenzione non si applica:
a) alle navi di cui la vela costituisce il principale mezzo di propulsione, che siano o meno munite di un motore ausiliario;
b) alle navi adibite alla pesca, alla caccia alla balena o ad operazioni simili;
c) alle navi di piccolo tonnellaggio ne' alle navi quali le piattaforme di sondaggio e di sfruttamento quando non siano utilizzate per la navigazione; la decisione relativa alle navi che sono previste dalla presente disposizione sara' presa dall'autorita' competente di ciascun paese in consultazione con le organizzazioni piu' rappresentative degli armatori e della gente di mare.
5. Nessuna disposizione della presente convenzione dovra' essere considerata come suscettibile di estendere il campo di applicazione delle convenzioni elencate nell'allegato della presente convenzione o di alcune delle disposizioni in esse contenute.
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE sulle norme minime da osservare sulle navi mercantili
La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e riunitasi il 13 ottobre 1976 nella sua sessantaduesima sessione;
Ricordando le disposizioni della raccomandazione sull'impiego della gente di mare (navi straniere) del 1958, e quella della raccomandazione sulle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza della gente di mare, del 1958;
Dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative alle navi ove prevalgono condizioni inferiori alle norme, in particolare quelle immatricolate sotto bandiere ombra, problema che costituisce il quinto punto dell'ordine del giorno della sessione;
Dopo aver deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale,
adotta in questo ventinovesimo giorno di ottobre millenovecentosettantasei, la seguente convenzione, che sara' denominata Convenzione sulla marina mercantile (norme minime), del 1976:
ARTICOLO 1.
1. Fatte salve le disposizioni contrarie figuranti nel presente articolo, la presente convenzione si applica ad ogni imbarcazione marittima di proprieta' pubblica o privata, adibita, per fini commerciali, al trasporto di merci o passeggeri od utilizzata ad altri fini commerciali.
2. La legislazione nazionale determinera' quando una nave sara' ritenuta imbarcazione marittima ai fini della presente convenzione.
3. La presente convenzione si applica ai rimorchiatori marittimi.
4. La presente convenzione non si applica:
a) alle navi di cui la vela costituisce il principale mezzo di propulsione, che siano o meno munite di un motore ausiliario;
b) alle navi adibite alla pesca, alla caccia alla balena o ad operazioni simili;
c) alle navi di piccolo tonnellaggio ne' alle navi quali le piattaforme di sondaggio e di sfruttamento quando non siano utilizzate per la navigazione; la decisione relativa alle navi che sono previste dalla presente disposizione sara' presa dall'autorita' competente di ciascun paese in consultazione con le organizzazioni piu' rappresentative degli armatori e della gente di mare.
5. Nessuna disposizione della presente convenzione dovra' essere considerata come suscettibile di estendere il campo di applicazione delle convenzioni elencate nell'allegato della presente convenzione o di alcune delle disposizioni in esse contenute.
Art. 2
ARTICOLO 2.
Ogni membro che ratifichi la presente convenzione si impegna:
a) ad emanare una legislazione relativa alle navi immatricolate sul proprio territorio per quanto attiene:
i) alle norme di sicurezza comprese quelle relative alla competenza dell'equipaggio, alla durata del lavoro ed al suo effettivo al fine di assicurare la salvaguardia della vita umana a bordo delle navi;
ii) ad un regime adeguato di sicurezza sociale;
iii) alle condizioni d'impiego a bordo ed agli accordi relativi alla vita di bordo, nella misura in cui, a suo avviso, non siamo coperte da convenzioni collettive o stabilite da tribunali competenti in un modo che vincoli nello stesso modo gli armatori e la gente di mare interessata ed a verificare che le disposizioni di una tale legislazione equivalgono, nell'insieme, alle convenzioni o agli articoli di convenzioni ai quali si fa riferimento nell'allegato della presente convenzione, nella misura in cui il membro non sia altrimenti tenuto a dare effetto alle convenzioni in questione;
b) ad esercitare effettivamente la propria giurisdizione o il proprio controllo sulle navi immatricolate sul proprio territorio per quanto attiene:
i) alle norme di sicurezza, ivi comprese quelle relative alla competenza dell'equipaggio, alla durata del lavoro e al suo effettivo, prescritte dalla legislazione nazionale;
ii) alla attuazione del regime di sicurezza sociale prescritto dalla legislazione nazionale;
iii) alle condizioni di impiego a bordo ed agli accordi relativi alla vita di bordo prescritti dalla legislazione nazionale o determinati da tribunali competenti in modo da vincolare nello stesso modo gli armatori e la gente di mare interessati.
c) a verificare che delle misure assicuranti un controllo efficace delle altre condizioni d'impiego a bordo e di altri accordi relativi alla vita di bordo siano, quando un membro non eserciti giurisdizione effettiva, concordati tra gli armatori o le loro organizzazioni ed organizzazioni di gente di mare costituite conformemente alle disposizioni fondamentali della convenzione sulla liberta' sindacale e la protezione del diritto sindacale del 1948, e della convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva del 1949.
d) a fare in modo:
i) che esistano delle procedure adeguate, sottoposte alla supervisione generale dell'autorita' competente e facenti seguito, ove occorra, a consultazioni tripartite tra tale autorita' e le organizzazioni rappresentative di armatori e di gente di mare, riguardanti il reclutamento di gente di mare su navi immatricolate sul proprio territorio e riguardanti l'esame dei reclami depositati in merito;
ii) che esistano delle procedure adeguate, sottoposte alla supervisione generale dell'autorita' competente facenti seguito, ove occorra, a consultazioni tripartite tra tale autorita' e le organizzazioni rappresentative di armatori e di gente di mare riguardanti l'esame di ogni reclamo relativo all'ingaggio e formulato se possibile al momento dell'ingaggio stesso, sul proprio territorio, di gente di mare della propria nazionalita' su navi immatricolate in un paese straniero e ad assicurarsi che tali reclami, come ogni reclamo relativo all'ingaggio e formulato se possibile al momento dell'ingaggio stesso, sul proprio territorio, di gente di mare straniera, su navi immatricolate in un paese straniero, siano prontamente trasmesse dall'autorita' competente, all'autorita' competente del paese nel quale e' immatricolata la nave, unitamente ad una copia al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro;
e) a fare in modo che la gente di mare impegnata in navi immatricolate sul proprio territorio sia convenientemente qualificata o addestrate alle funzioni per le quali e' reclutata, tenuto conto della raccomandazione sulla formazione professionale della gente di mare del 1970;
f) a verificare mediante ispezione od altri mezzi adeguati che le navi immatricolate sul proprio territorio siano conformi alle convenzioni internazionali del lavoro applicabili in vigore che esso abbia ratificate, alla legislazione richiesta dal comma a) del presente articolo e, nella misura in cui, tenuto conto della legislazione nazionale, lo si considera appropriato, alle convenzioni collettive;
g) ad effettuare una inchiesta ufficiale su tutti gli incidenti marittimi gravi riguardanti delle navi immatricolate sul proprio territorio, in particolare quando vi siano feriti o perdite di Vite umane, il rapporto finale di tale inchiesta dovendo normalmente essere reso pubblico.
Ogni membro che ratifichi la presente convenzione si impegna:
a) ad emanare una legislazione relativa alle navi immatricolate sul proprio territorio per quanto attiene:
i) alle norme di sicurezza comprese quelle relative alla competenza dell'equipaggio, alla durata del lavoro ed al suo effettivo al fine di assicurare la salvaguardia della vita umana a bordo delle navi;
ii) ad un regime adeguato di sicurezza sociale;
iii) alle condizioni d'impiego a bordo ed agli accordi relativi alla vita di bordo, nella misura in cui, a suo avviso, non siamo coperte da convenzioni collettive o stabilite da tribunali competenti in un modo che vincoli nello stesso modo gli armatori e la gente di mare interessata ed a verificare che le disposizioni di una tale legislazione equivalgono, nell'insieme, alle convenzioni o agli articoli di convenzioni ai quali si fa riferimento nell'allegato della presente convenzione, nella misura in cui il membro non sia altrimenti tenuto a dare effetto alle convenzioni in questione;
b) ad esercitare effettivamente la propria giurisdizione o il proprio controllo sulle navi immatricolate sul proprio territorio per quanto attiene:
i) alle norme di sicurezza, ivi comprese quelle relative alla competenza dell'equipaggio, alla durata del lavoro e al suo effettivo, prescritte dalla legislazione nazionale;
ii) alla attuazione del regime di sicurezza sociale prescritto dalla legislazione nazionale;
iii) alle condizioni di impiego a bordo ed agli accordi relativi alla vita di bordo prescritti dalla legislazione nazionale o determinati da tribunali competenti in modo da vincolare nello stesso modo gli armatori e la gente di mare interessati.
c) a verificare che delle misure assicuranti un controllo efficace delle altre condizioni d'impiego a bordo e di altri accordi relativi alla vita di bordo siano, quando un membro non eserciti giurisdizione effettiva, concordati tra gli armatori o le loro organizzazioni ed organizzazioni di gente di mare costituite conformemente alle disposizioni fondamentali della convenzione sulla liberta' sindacale e la protezione del diritto sindacale del 1948, e della convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva del 1949.
d) a fare in modo:
i) che esistano delle procedure adeguate, sottoposte alla supervisione generale dell'autorita' competente e facenti seguito, ove occorra, a consultazioni tripartite tra tale autorita' e le organizzazioni rappresentative di armatori e di gente di mare, riguardanti il reclutamento di gente di mare su navi immatricolate sul proprio territorio e riguardanti l'esame dei reclami depositati in merito;
ii) che esistano delle procedure adeguate, sottoposte alla supervisione generale dell'autorita' competente facenti seguito, ove occorra, a consultazioni tripartite tra tale autorita' e le organizzazioni rappresentative di armatori e di gente di mare riguardanti l'esame di ogni reclamo relativo all'ingaggio e formulato se possibile al momento dell'ingaggio stesso, sul proprio territorio, di gente di mare della propria nazionalita' su navi immatricolate in un paese straniero e ad assicurarsi che tali reclami, come ogni reclamo relativo all'ingaggio e formulato se possibile al momento dell'ingaggio stesso, sul proprio territorio, di gente di mare straniera, su navi immatricolate in un paese straniero, siano prontamente trasmesse dall'autorita' competente, all'autorita' competente del paese nel quale e' immatricolata la nave, unitamente ad una copia al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro;
e) a fare in modo che la gente di mare impegnata in navi immatricolate sul proprio territorio sia convenientemente qualificata o addestrate alle funzioni per le quali e' reclutata, tenuto conto della raccomandazione sulla formazione professionale della gente di mare del 1970;
f) a verificare mediante ispezione od altri mezzi adeguati che le navi immatricolate sul proprio territorio siano conformi alle convenzioni internazionali del lavoro applicabili in vigore che esso abbia ratificate, alla legislazione richiesta dal comma a) del presente articolo e, nella misura in cui, tenuto conto della legislazione nazionale, lo si considera appropriato, alle convenzioni collettive;
g) ad effettuare una inchiesta ufficiale su tutti gli incidenti marittimi gravi riguardanti delle navi immatricolate sul proprio territorio, in particolare quando vi siano feriti o perdite di Vite umane, il rapporto finale di tale inchiesta dovendo normalmente essere reso pubblico.
Art. 3
ARTICOLO 3.
Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione informera', nella misura del possibile, i propri cittadini dei problemi che possono risultare da un ingaggio su di una nave immatricolata in uno stato che non abbia ratificato la detta convenzione, sino a quando non abbia acquisito la convinzione che vengono applicate delle norme equivalenti a quelle fissate dalla presente convenzione.
Le misure adottate a tale effetto dallo Stato che ratifica la presente convenzione non dovranno essere in contraddizione con il principio della libera circolazione dei lavoratori stipulato dai trattati dei quali questi due Stati possono essere parti.
Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione informera', nella misura del possibile, i propri cittadini dei problemi che possono risultare da un ingaggio su di una nave immatricolata in uno stato che non abbia ratificato la detta convenzione, sino a quando non abbia acquisito la convinzione che vengono applicate delle norme equivalenti a quelle fissate dalla presente convenzione.
Le misure adottate a tale effetto dallo Stato che ratifica la presente convenzione non dovranno essere in contraddizione con il principio della libera circolazione dei lavoratori stipulato dai trattati dei quali questi due Stati possono essere parti.
Art. 4
ARTICOLO 4.
1. Se un Membro che abbia ratificato la presente Convenzione e nel cui porto la nave faccia scalo nel normale corso della propria attivita' o per un motivo inerente a ragioni operative riceve un reclamo o acquisisce la prova che tale nave non e' conforme alle norme figuranti nella presente Convenzione dopo che questa sara' entrata in vigore, puo' indirizzare un rapporto al governo del paese nel quale la nave e' immatricolata, unitamente ad una copia inviata al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e adottare le misure necessarie per normalizzare ogni situazione che si sia creata a bordo e che costituisce un evidente pericolo per la sicurezza o la salute.
2. Nell'adottare tali misure, il Membro dovra' informare immediatamente il piu' vicino rappresentante marittimo, consolare o diplomatico dello Stato di bandiera e chiedere a tale rappresentante di essere presente se possibile, inoltre non dovra' indebitamente trattenere o imporre ritardi alla nave.
3. Ai fini del presente articolo, per "reclamo" si intende ogni informazione sottoposta da un membro dell'equipaggio, da un ente professionale, da una associazione, da un sindacato, o generalmente, da ogni persona che abbia interesse alla sicurezza della nave, anche sotto l'aspetto dei rischi relativi alla sicurezza o alla salute del suo equipaggio.
1. Se un Membro che abbia ratificato la presente Convenzione e nel cui porto la nave faccia scalo nel normale corso della propria attivita' o per un motivo inerente a ragioni operative riceve un reclamo o acquisisce la prova che tale nave non e' conforme alle norme figuranti nella presente Convenzione dopo che questa sara' entrata in vigore, puo' indirizzare un rapporto al governo del paese nel quale la nave e' immatricolata, unitamente ad una copia inviata al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e adottare le misure necessarie per normalizzare ogni situazione che si sia creata a bordo e che costituisce un evidente pericolo per la sicurezza o la salute.
2. Nell'adottare tali misure, il Membro dovra' informare immediatamente il piu' vicino rappresentante marittimo, consolare o diplomatico dello Stato di bandiera e chiedere a tale rappresentante di essere presente se possibile, inoltre non dovra' indebitamente trattenere o imporre ritardi alla nave.
3. Ai fini del presente articolo, per "reclamo" si intende ogni informazione sottoposta da un membro dell'equipaggio, da un ente professionale, da una associazione, da un sindacato, o generalmente, da ogni persona che abbia interesse alla sicurezza della nave, anche sotto l'aspetto dei rischi relativi alla sicurezza o alla salute del suo equipaggio.
Art. 5
ARTICOLO 5.
1. La presente Convenzione e' aperta alla ratifica dei Membri che sono parti degli strumenti internazionali qui sotto elencati o, per quanto attiene a quelli previsti dal comma c) ne hanno applicato le disposizioni:
a) la convenzione internazionale per la salvaguardia delle vite umane in mare del 1960 o del 1974, od ogni convenzione di revisione di queste due convenzioni;
b) la convenzione internazionale sulla linea di carico del 1966 ed ogni convenzione comportante la revisione della stessa;
c) le norme internazionali per prevenire gli abbordaggi in mare del 1960, o la convenzione sulle norme internazionali per prevenire gli abbordaggi in mare del 1972, od ogni convenzione che comporti la revisione di tali strumenti internazionali.
2. La presente convenzione e' inoltre aperta alla ratifica di ogni Membro che si impegni, al momento della detta ratifica a soddisfare le condizioni alle quali il paragrafo precedente subordina la ratifica e che non abbia ancora adempito.
3. Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.
1. La presente Convenzione e' aperta alla ratifica dei Membri che sono parti degli strumenti internazionali qui sotto elencati o, per quanto attiene a quelli previsti dal comma c) ne hanno applicato le disposizioni:
a) la convenzione internazionale per la salvaguardia delle vite umane in mare del 1960 o del 1974, od ogni convenzione di revisione di queste due convenzioni;
b) la convenzione internazionale sulla linea di carico del 1966 ed ogni convenzione comportante la revisione della stessa;
c) le norme internazionali per prevenire gli abbordaggi in mare del 1960, o la convenzione sulle norme internazionali per prevenire gli abbordaggi in mare del 1972, od ogni convenzione che comporti la revisione di tali strumenti internazionali.
2. La presente convenzione e' inoltre aperta alla ratifica di ogni Membro che si impegni, al momento della detta ratifica a soddisfare le condizioni alle quali il paragrafo precedente subordina la ratifica e che non abbia ancora adempito.
3. Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.
Art. 6
ARTICOLO 6.
1. La presente convenzione vincolera' unicamente i Membri della Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sara' stata registrata dal Direttore generale.
2. La convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo la data in cui le ratifiche di almeno dieci Membri aventi insieme un tonnellaggio lordo del 25 per cento della flotta mercantile mondiale saranno state registrate.
3. In seguito, la presente Convenzione entrera' in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sara' registrata.
1. La presente convenzione vincolera' unicamente i Membri della Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sara' stata registrata dal Direttore generale.
2. La convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo la data in cui le ratifiche di almeno dieci Membri aventi insieme un tonnellaggio lordo del 25 per cento della flotta mercantile mondiale saranno state registrate.
3. In seguito, la presente Convenzione entrera' in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sara' registrata.
Art. 7
ARTICOLO 7.
1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione puo' denunciarla allo spirare di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denuncia avra' efficacia un anno dopo la registrazione.
2. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione che, entro un termine di un anno dopo lo spirare del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non fara' uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo sara' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed, in seguito, potra' denunciare la presente convenzione allo spirare di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.
1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione puo' denunciarla allo spirare di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denuncia avra' efficacia un anno dopo la registrazione.
2. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione che, entro un termine di un anno dopo lo spirare del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non fara' uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo sara' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed, in seguito, potra' denunciare la presente convenzione allo spirare di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.
Art. 8
ARTICOLO 8.
1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, notifichera' a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli verranno comunicate dai Membri dell'Organizzazione.
2. Quando saranno state soddisfatte le condizioni enunciate al precedente paragrafo 2 dell'articolo 6, il Direttore generale richiamera' l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrera' in vigore.
1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, notifichera' a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli verranno comunicate dai Membri dell'Organizzazione.
2. Quando saranno state soddisfatte le condizioni enunciate al precedente paragrafo 2 dell'articolo 6, il Direttore generale richiamera' l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrera' in vigore.
Art. 9
ARTICOLO 9.
Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, delle informazioni complete relativamente a tutte le ratifiche e a tutti gli atti di denuncia che avra' registrato conformemente agli articoli precedenti.
Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, delle informazioni complete relativamente a tutte le ratifiche e a tutti gli atti di denuncia che avra' registrato conformemente agli articoli precedenti.
Art. 10
ARTICOLO 10.
Ogni qualvolta che lo riterra' necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione e studiera' se sara' il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Ogni qualvolta che lo riterra' necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione e studiera' se sara' il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Art. 11
ARTICOLO 11.
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante una revisione totale o parziale della presente convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di un Membro della nuova Convenzione comportante una revisione, implicherebbe a pieno diritto nonostante il precedente articolo 7, la denuncia immediata della presente convenzione, subordinatamente al fatto che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova Convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente convenzione resterebbe in vigore in ogni caso nella sua forma e contenuto per i Membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante una revisione totale o parziale della presente convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di un Membro della nuova Convenzione comportante una revisione, implicherebbe a pieno diritto nonostante il precedente articolo 7, la denuncia immediata della presente convenzione, subordinatamente al fatto che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova Convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente convenzione resterebbe in vigore in ogni caso nella sua forma e contenuto per i Membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.
Art. 12
ARTICOLO 12.
Le versioni francese ed inglese del testo della presente convenzione fanno ugualmente fede.
Le versioni francese ed inglese del testo della presente convenzione fanno ugualmente fede.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 aprile 1981
PERTINI FORLANI - COLOMBO - FOSCHI - COMPAGNA Visto, il Guardasigilli: SARTI
Convention 145
CONVENTION 145 concernant la continuite' de l'emploi des gens de mer
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Convention 146
CONVENTION 146
CONVENTION concernant la conges payes annuels des gens de mer
Parte di provvedimento in formato grafico
CONVENTION concernant la conges payes annuels des gens de mer
Parte di provvedimento in formato grafico
Convention 147
CONVENTION 147
CONVENTION concernant les normes minima a observer sur les navires marchands
Parte di provvedimento in formato grafico
CONVENTION concernant les normes minima a observer sur les navires marchands
Parte di provvedimento in formato grafico
Convention-Allegato
ALLEGATO
Convenzione (n. 138) sull'eta' minima del 1973, o Convenzione (n.
58) sulla eta' minima (lavoro marittimo), (riveduta), del 1936, o Convenzione (n. 7) sull'eta' minima (lavoro marittimo) del 1920;
Convenzione (n. 55) sugli obblighi dell'armatore in caso di malattia o di incidente di gente di mare, del 1936, o Convenzione (n.
56) sull'assicurazione-malattie della gente di mare del 1936, o Convenzione (n. 130) circa le cure mediche e le indennita' di malattie del 1969;
Convenzione (n. 73) sull'esame medico della gente di mare del 1946;
Convenzione (n. 134) sulla prevenzione degli incidenti (gente di mare) del 1970 (articoli 4 e 7);
Convenzione (n. 92) sull'alloggio degli equipaggi (riveduta) del 1949;
Convenzione (n. 68) sull'alimentazione e il servizio di tavola (equipaggi delle navi) del 1946 (articolo 5);
Convenzione (n. 53) sui brevetti di capacita' degli ufficiali del 1936 (articoli 3 e 4); (1)
Convenzione (n. 22) sul contratto d'ingaggio dei marinai del 1926;
Convenzione (n. 23) sul rimpatrio dei marinai del 1926;
Convenzione (n. 87) sulla liberta' sindacale e la protezione dei diritti sindacali del 1948;
Convenzione (n. 98) sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva del 1949.
Il testo che precede e' il testo autentico della Convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nella sua sessantaduesima sessione che si e' tenuta a Ginevra e che e' stata dichiarata chiusa il 29 ottobre 1976:
IN FEDE DI CHE hanno apposto le loro firme, in questo undicesimo
giorno di novembre 1976
Il Presidente della Conferenza
MODOLV HAREIDE
Il Direttore generale dell'ufficio internazionale del lavoro
FRANCIS BLANCHARD
-------------
(1) Nel caso in cui lo stretto rispetto delle norme pertinenti della Convenzione sui brevetti di capacita' degli ufficiali, del 1936, ponesse dei problemi suscettibili di recar pregiudizio ai sistemi ed alle procedure stabilite da uno Stato per il rilascio dei brevetti di capacita', il principio di equivalenza sostanziale si applichera' affinche' non si e' in conflitto con gli accordi assunti dallo Stato in tale campo.
Convenzione (n. 138) sull'eta' minima del 1973, o Convenzione (n.
58) sulla eta' minima (lavoro marittimo), (riveduta), del 1936, o Convenzione (n. 7) sull'eta' minima (lavoro marittimo) del 1920;
Convenzione (n. 55) sugli obblighi dell'armatore in caso di malattia o di incidente di gente di mare, del 1936, o Convenzione (n.
56) sull'assicurazione-malattie della gente di mare del 1936, o Convenzione (n. 130) circa le cure mediche e le indennita' di malattie del 1969;
Convenzione (n. 73) sull'esame medico della gente di mare del 1946;
Convenzione (n. 134) sulla prevenzione degli incidenti (gente di mare) del 1970 (articoli 4 e 7);
Convenzione (n. 92) sull'alloggio degli equipaggi (riveduta) del 1949;
Convenzione (n. 68) sull'alimentazione e il servizio di tavola (equipaggi delle navi) del 1946 (articolo 5);
Convenzione (n. 53) sui brevetti di capacita' degli ufficiali del 1936 (articoli 3 e 4); (1)
Convenzione (n. 22) sul contratto d'ingaggio dei marinai del 1926;
Convenzione (n. 23) sul rimpatrio dei marinai del 1926;
Convenzione (n. 87) sulla liberta' sindacale e la protezione dei diritti sindacali del 1948;
Convenzione (n. 98) sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva del 1949.
Il testo che precede e' il testo autentico della Convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nella sua sessantaduesima sessione che si e' tenuta a Ginevra e che e' stata dichiarata chiusa il 29 ottobre 1976:
IN FEDE DI CHE hanno apposto le loro firme, in questo undicesimo
giorno di novembre 1976
Il Presidente della Conferenza
MODOLV HAREIDE
Il Direttore generale dell'ufficio internazionale del lavoro
FRANCIS BLANCHARD
-------------
(1) Nel caso in cui lo stretto rispetto delle norme pertinenti della Convenzione sui brevetti di capacita' degli ufficiali, del 1936, ponesse dei problemi suscettibili di recar pregiudizio ai sistemi ed alle procedure stabilite da uno Stato per il rilascio dei brevetti di capacita', il principio di equivalenza sostanziale si applichera' affinche' non si e' in conflitto con gli accordi assunti dallo Stato in tale campo.