Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126, recante indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari.
Art. 1.
Il limite di reddito indicato al terzo comma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126, e' elevato a L. 12.000.000.