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Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126, recante indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il limite di reddito indicato al terzo comma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126, e' elevato a L. 12.000.000.

Art. 2.


L'articolo 2 della legge 31 marzo 1980, n. 126, e' sostituito dal seguente:
"L'onere relativo all'erogazione del sussidio compete ai comuni di residenza dell'hanseniano. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono annualmente alla ripartizione dei finanziamenti previsti dalla presente legge tra i comuni interessati i quali iscrivono il fondo nel proprio bilancio di previsione.
Limitatamente all'esercizio 1979 lo Stato rimborsa alle regioni la differenza tra il sussidio cosi' come determinato nella presente legge e quello complessivamente erogato agli aventi diritto in base alle precedenti leggi nazionali e regionali.
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni 1979, 1980 e successivi valutati in L. 4.375.000.000 (quattromiliarditrecentosettantacinquemilioni) fanno carico sullo stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per gli anni finanziari medesimi, concernente il Fondo sanitario nazionale".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 13 agosto 1980
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