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Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto italiano per il medio ed estremo Oriente (ISMEO).

Art. 1.


Il contributo annuo a favore dell'Istituto italiano per il medio ed estremo Oriente (ISMEO), previsto dalla legge 20 ottobre 1975, n. 537, nella misura di lire 300 milioni, e' elevato a L. 400.000.000 per l'anno finanziario 1979 e a L. 600.000.000 dal 1980.