Aumento del contributo ordinario a favore dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (IsMEO).
Art. 1.
Il contributo annuo a favore dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (IsMEO), previsto dalla legge 27 ottobre 1969, n. 779, nella misura di lire 250.000.000, e' elevato a L. 300.000.000 con decorrenza dall'anno finanziario 1974.